Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10868 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10868 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 07/02/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di CASANO Fabrizio, n. a Marsala il
19.03.1988, attualmente detenuto per questa causa, rappresentato
ed assistito dall’avv. Stefano Pellegrino, avverso l’ordinanza, ex art.
310 cod. proc. pen., n. 1270/2013 emessa dal Tribunale di Palermo
Sezione per il Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà
personale e dei provvedimenti di sequestro, in data 27.08.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udite le conclusioni assunte dal Sostituto procuratore generale dott.
Giulio Romano che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

i

1. Con ordinanza del 30 aprile 2013, il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Marsala, applicava a CASANO
Fabrizio la misura della custodia cautelare in carcere, in
considerazione

della

violazione

alle

prescrizioni

consistente

nell’essersi allontanato senza giustificato motivo dagli arresti
domiciliari, in data 13.04.2013, ed in particolare per aver lasciato la
propria abitazione per circa 20 minuti recandosi, per quanto

dichiarato dallo stesso, nell’abitazione della cognata a vedere il
nipotino nato da qualche giorno, il tutto senza autorizzazione del
giudice.
2.

La difesa del CASANO chiedeva al Tribunale di Marsala la revoca o la
sostituzione della misura con altra meno afflittiva tenuto conto:
– delle condizioni di salute dell’imputato;
– il disvalore minimo della violazione compiuta.

3. Il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 24.07.2013, evidenziando
la mancata allegazione di documentazione medica supporto della
richiesta e, previa acquisizione di relazione sanitaria aggiornata dalla
casa circondariale di Palermo, rigettava l’istanza, evidenziando:
– come il CASANO fosse affetto da esiti di intervento chirurgico al
bacino per ferite d’arma da fuoco in relazione ai quali aveva
effettuato cicli di fisiochinesiterapia conclusa il 22.07.2013 con buon
esito;
– che lo stesso sanitario dell’istituto aveva precisato che le patologie
da cui era affetto il CASANO non erano abbisognevoli di frequenti
controlli e che lo stato detentivo non arrecava grave pregiudizio alla
salute dello stesso, potendo altresì dette patologie essere
adeguatamente trattate in istituto ovvero ricorrendo ai presidi
territoriali, con possibilità di ricovero presso luoghi esterni di cura;
– che detta patologia, lungi da limitare le possibilità di deambulazione
del soggetto, non sarebbe stata di ostacolo alla reiterazione di reati
della stessa specie di quello per cui si procede.
4.

Con l’impugnazione proposta al Tribunale di Palermo ex art. 310 cod.
proc. pen., la difesa di CASANO insisteva nella richiesta di revoca o
sostituzione della misura per i motivi contenuti nella prima istanza.

5.

Con provvedimento in data 27.08.2013, il Tribunale di Palermo
respingeva la richiesta ritenendo da un lato come fosse già stato
operato – in sede di precedente atto di appello – un vaglio

2

approfondito sulla gravità della violazione compiuta che aveva
legittimato l’aggravamento dell’originaria misura applicata al
CASANO di talchè una mera rivisitazione di detto elemento non
giustificata da fattori nuovi si presentava come generica ed
inammissibile poiché coperta da giudicato cautelare e, dall’altro,
come l’appello si profilasse infondato con riferimento alla dedotta
incompatibilità delle condizioni di salute dell’istante con il regime

detentivo.
6. Avverso detta ordinanza veniva proposto il presente ricorso per
cassazione per i seguenti motivi:
– nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 274 e 299 cod. proc.
pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (primo motivo);
– nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 187 e 299 cod. proc.
pen. in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (secondo
motivo).
Con riferimento al primo motivo, rilevava il ricorrente come
l’ordinanza impugnata si ponesse in evidente contrasto con il
disposto dell’art. 299 cod. proc. pen., secondo cui le misure cautelari
sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche
per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dalla
normativa in materia. E, in questo senso, in presenza di elementi
idonei a consentire una diversa e meno grave valutazione dei fatti,
avrebbe dovuto disporre in senso favorevole alle esigenze di libertà
del ricorrente.
Con riferimento al secondo motivo, lamenta il ricorrente come
l’ordinanza impugnata avesse escluso in maniera sbrigativa le ragioni
di salute lamentate, sulla base di una lettura acritica e non
riscontrata delle risultanze mediche fornite dalla casa circondariale di
Palermo, omettendo di ordinare consulenza medica finalizzata ad
accertare la compatibilità o meno delle condizioni di salute del
CASANO con il regime carcerario.
Da qui la richiesta di cassare l’impugnata ordinanza ed emettere i
provvedimenti consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità ed infondatezza di

3

entrambi i motivi.
8.

In relazione al primo profilo di doglianza, rileva il Collegio la
congruità della motivazione adottata dai giudici del gravame che
hanno riconosciuto come nel caso di specie fosse già stato operato in
sede di appello (ordinanza n. 659 del 22.05.2013) un vaglio
approfondito sulla gravità della violazione delle prescrizioni inerenti
al

regime degli

arresti

domiciliari

che aveva

legittimato

l’aggravamento dell’originaria misura applicata al CASANO, di tal che
una mera rivisitazione di detto elemento, non giustificata da fattori
nuovi, si profilava come generica ed inammissibile in quanto coperta
da giudicato cautelare.
9.

Pari giudizio di manifesta infondatezza va formulato in relazione al
secondo motivo di doglianza.
Anche qui le motivazioni addotte dal giudice di secondo grado sono
perfettamente congrue e prive di qualsivoglia vizio logico-giuridico,
nella misura in cui, dopo aver premesso che la valutazione sulla
compatibilità o meno del regime di detenzione con le condizioni di
salute ai fini dell’operatività del divieto di custodia cautelare in
carcere, va intesa come valutazione in ordine all’esistenza o meno di
una condizione di rilevante pregiudizio in relazione alla praticabilità
degli interventi terapeutici (o diagnostici) necessari ed appropriati,
avuto riguardo alla natura della patologia ed alla interferenza che
sulla sua evoluzione e sulla risposta alla terapia può esercitare
l’ambiente carcerario, hanno riconosciuto come le condizioni di salute
particolarmente gravi, che precludono la custodia cautelare in
carcere sono quelle che, al di là delle loro connotazioni di oggettiva
criticità e pericolosità, sono connotate dall’insuscettibilità di
risoluzione in costanza di detenzione, per non essere praticabili le
terapie (o le attività diagnostiche) necessarie nell’ambiente
carcerario (cfr., Cass., Sez. 6, n. 1057 del 22/03/1995-dep.
27/05/1995, Sibio, rv. 201444; Cass., Sez. 1, n. 4421 del
21/11/1991-dep. 10/01/1992, Conversano, rv. 188853). Tale
valutazione, tuttavia – precisa il Tribunale di Palermo – va sempre
compiuta tenendo conto della disciplina legale dell’assistenza
sanitaria del detenuto, sicchè, quando si parla di idoneità
dell’ambiente carcerario a garantire le terapie necessarie, deve
aversi riguardo anche ai centri clinici dell’amministrazione

4

penitenziaria e della possibilità, offerta dall’art. 11 della legge n. 354
del 1975, del ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo
stato di detenzione (Cass., Sez. 6, n. 175 del 13/01/1999-dep.
22/02/1999, Molè A., rv. 212716): conseguentemente, non sussiste
alcuna incompatibilità con il regime detentivo laddove sia possibile il
ricovero in un centro specializzato dell’amministrazione carceraria.
Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale di Palermo rileva come, nel

caso concreto, la relazione del coordinatore della casa circondariale
Pagliarelli dava atto della compatibilità delle cure necessarie per il
detenuto con il regime detentivo di attuale sottoposizione: invero il
CASANO, affetto da esiti di intervento chirurgico al bacino per ferite
d’arma da fuoco in relazione ai quali ha effettuato cicli di
fisiochinesiterapia conclusa con buon esito, non necessita, secondo il
giudizio del sanitario, di frequenti controlli che, in ogni caso, gli
possono essere assicurati in istituto ovvero ricorrendo ai presidi
sanitari territoriali.
Non censurabile infine la scelta del giudicante di merito di non
effettuare alcuna indagine peritale per accertare la compatibilità con
il regime detentivo: invero, come da costante giurisprudenza di
legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 8462 del 14/02/2013dep. 21/02/2013, Foraci, rv. 255236), in tema di revoca o
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la
previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., impone al
giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus”
e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il
regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica
tale da non consentire adeguate cure in carcere: chiara diagnosi di
incompatibilità, nella fattispecie, non solo inesistente ma anche
smentita dalla relazione sanitaria proveniente dal centro clinico della
casa circondariale di assegnazione.
10. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1.000,00.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.
pen.

5

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.

Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 7.2.2014

pen..

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