Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10867 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10867 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto personalmente dalla persona offesa Mazzucato
Nerina, n. a Tharuna (Libia) il 05.12.1953 avverso il decreto n.
3432/2012 pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Como in data 22.08.2013 con il quale veniva dichiarata
l’inammissibilità dell’opposizione e disposta l’archiviazione del
procedimento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Gianluigi Pratola in data 20.11.2013 che ha chiesto di dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 07/02/2014

1. Mazzucato Nerina, persona offesa nel procedimento in epigrafe, ha
presentato personalmente ricorso avverso il decreto di archiviazione
censurando la decisione del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Como, pronunciata de plano, e chiedendo di dichiararsi
nullo il decreto sia alla luce delle motivazioni addotte che in ordine alla
mancata effettuazione di indagini finalizzate ad accertare la fondatezza

della notitia criminis, quale rappresentata nell’atto di denuncia-querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.
3.

Secondo i recenti arresti giurisprudenziali di legittimità (Cass., Sez.
un., 27/09/2007, n. 47473, Lo Mauro, rv. 237854; Cass., Sez. 6,
13/04/2012, n. 22025, p.o. in proc. Cotroneo e altri), il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere
proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito
mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale.
Invero per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova
applicazione la regola dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., secondo cui
– ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico – l’atto di
impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell’apposito
albo sociale della Corte di Cassazione.
Invero, alla persona offesa non può riconoscersi la qualificazione
soggettiva di parte processuale, e le altre parti private diverse
dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100, comma 1 cod.
proc. pen.) se non col ministero di un difensore munito di specifico
mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (cfr.,
Cass., Sez 4, 01.04.2004, n. 37562, p.o. in proc. Bircio, rv. 229139).

4.

Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
euro 1.000,00

PQM

2

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. And ea Pellegrino

Dott. Ciro Pet •

0-(

13

Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 7.2.2014

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