Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10866 del 07/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10866 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto personalmente dalla persona offesa Caputi
Giancarlo, n. a Napoli il 18.11.1948 avverso l’ordinanza n. 4381/2012
pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Napoli in data 27.11.2012 con la quale veniva rigettata
l’opposizione alla richiesta di archiviazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
letti i motivi nuovi di ricorso presentati in data 22.01.2014 dall’avv.
Pier Giacinto Di Fiore, difensore e procuratore speciale di CAPUTI
Giancarlo;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Aldo Policastro in data 28.11.2013 che ha chiesto di dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 07/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Caputi Giancarlo, persona offesa nel procedimento in epigrafe, ha
presentato personalmente ricorso avverso l’ordinanza di archiviazione
censurando la decisione del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli assunta all’esito di camera di consiglio fissata a

seguito di propria opposizione per la quale non gli era stato notificato
l’avviso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.
3. Secondo i recenti arresti giurisprudenziali di legittimità (Cass., Sez.
un., 27/09/2007, n. 47473, Lo Mauro, rv. 237854; Cass., Sez. 6,
13/04/2012, n. 22025, p.o. in proc. Cotroneo e altri), il ricorso per
cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere
proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito
mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale.
Invero per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova
applicazione la regola dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., secondo cui
– ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico – l’atto di
impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell’apposito
albo sociale della Corte di Cassazione.
Invero, alla persona offesa non può riconoscersi la qualificazione
soggettiva di parte processuale, e le altre parti private diverse
dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100, comma 1 cod.
proc. pen.) se non col ministero di un difensore munito di specifico
mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (cfr.,
Cass., Sez 4, 01.04.2004, n. 37562, p.o. in proc. Bircio, rv. 229139).
4.

Del pari inammissibili sono i c.d. “motivi nuovi” di ricorso presentati in
data 22.01.2014 dall’avv. Di Fiore, munito di procura speciale
rilasciatagli dal Caputi in data 20.01.2014 in calce agli stessi. Rileva il
Collegio come i motivi nuovi a firma avv. Di Fiore siano da considerarsi
come nuovo ulteriore ricorso, tardivamente proposto ed inidoneo ad
ampliare i profili di doglianza già sollevati dalla parte personalmente,

2

con conseguente obbligatorio giudizio di inammissibilità.
5. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
euro 1.000,00

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 7.2.2014

PQM

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