Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10862 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10862 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Perfetto Giovanni nato a Napoli il 29/10/1957
2) De Renzi Ciro nato a Napoli il 25/10/1985
avverso la sentenza del 18/1/2013 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per la costituita parte civile TOD’S S.p.A., l’avv. Gerardo Inserra
sostituito dall’avv. Roberto Marozzini;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 18/1/2013, la Corte di appello di Napoli

confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 13/1/2011 con la quale
Perfetto Giovanni era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei
di reclusione ed € 1500,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui capi 1) art. 416 cod. pen. e 2) artt. 81 cpv. 648 cod. pen. nonché del reato di cui
agli artt. 81 cpv., 110, 473 cod. pen. così riqualificata l’originaria

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Data Udienza: 26/02/2014

contestazione di cui al capo 3) e De Renzi Ciro era stato condannato alla
pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati a lui ascritti di cui ai
capi 1) e 3) come sopra riqualificati oltre al risarcimento del danno in favore
delle costituite parti civili ed alla rifusione in favore delle stesse delle
processuali di costituzione e difesa.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati, segnatamente quelle proposte dal Perfetto in punto
di assoluzione dai reati di cui ai capi 1) e 2), di esclusione della recidiva, di

dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. nonché quelle proposte dal
De Renzi in punto di riduzione della pena con concessione delle attenuanti
generiche.

2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, per
mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di
gravame:
Perfetto Giovanni
2.1. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione all’art. 416 cod. pen. Si duole, al riguardo, dell’omessa
considerazione da parte della Corte territoriale delle questioni sollevate
dalla difesa con i motivi di gravame con particolare riferimento alla
necessaria consapevole partecipazione di almeno tre persone per la
sussistenza del delitto di associazione a delinquere, con riguardo alla
mancanza di una sia pur minima struttura organizzativa ed alla mancanza
dell’affectio societatis scelerum.
2.2. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. e 416 cod. pen. con
riferimento alla nullità della sentenza per erroneità e genericità del capo
d’imputazione.
2.3. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen. e 416 cod. pen. per
avere la Corte territoriale recepito acriticamente quanto enunciato nella
sentenza di primo grado.
2.4. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen. e 648 cod. pen. con
riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, avendo lo
stesso ricorrente fabbricato i prodotti falsi senza averli acquistati da terzi.

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dt,

riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche e

2.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alli art. 99 cod. pen. con
riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
2.6. vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 546 lett. e) cod. proc. pen., 648 comma 2 e 62
bis cod. pen. con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche e dell’ipotesi di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen.
De Renzi Gennaro

e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso proposto da Perfetto Giovanni deve essere rigettato per essere
infondati tutti i motivi proposti; il ricorso proposto da De Renzi deve essere
dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato l’unica
doglianza sollevata.
3.1. Con riguardo alla configurabilità del delitto di associazione a
delinquere, di cui trattano i primi tre motivi proposti dal Perfetto, rileva il
Collegio che la sentenza impugnata contiene, anche attraverso il richiamo
della decisione di primo grado e la ricostruzione delle risultanze
dell’istruttoria dibattimentale, un’esaustiva motivazione, puntuale in fatto e
corretta in diritto, in ordine all’accertata esistenza di un sodalizio criminale
del quale facevano parte, oltre agli attuali ricorrenti, i membri della famiglia
del Perfetto e precisamente Perfetto Pierina e Perfetto Pasquale, dedito alla
commissione di una serie indeterminata di delitti nel campo della
commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti nonché in ordine alla
consapevole partecipazione del Perfetto a tutte le attività illecite della
suddetta organizzazione.
E con specifico riferimento alla questione giuridica sollevata nel
primo motivo di ricorso, i giudici di appello, correttamente, si sono rifatti al
costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al
quale in tema di associazione a delinquere, il numero degli associati
previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in
senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel
sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel

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K,

2.7. contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.

processo (sez. 2 n. 7437 del 30/4/1999, Rv. 213846; sez. 5 n. 39223 del
23/9/2010, Rv. 248882); da tale principio discende che vale ad integrare il
reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, potendo dedursi
l’esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle
attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di
compiti necessariamente estesa a più di due persone. In tale direzione la
Corte territoriale ha dato atto che dagli elementi probatori esaminati era
emersa la partecipazione al sodalizio, non solo dei ricorrenti, ma anche dei

partecipi, con separata sentenza, dell’associazione, a nulla rilevando le
indicazioni contenute nel capo d’imputazione che comunque faceva
riferimento alla partecipazione al sodalizio di tre persone.
Inoltre, con particolare riferimento a quanto eccepito nel terzo
motivo di ricorso, occorre rilevare che la sentenza di primo grado e quella
di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si
integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una
sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare
della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di
pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare

per

relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non
oggetto di specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613;
Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073). Inoltre, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento
minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di
valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una
diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e
inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè,
obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa
decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della
motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati
elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere
accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono
essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che
soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di
verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se
risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto
argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente

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ch,

suddetti Perfetto Pierina e Perfetto Pasquale che erano stati già riconosciuti

confutati. (Sez. 5 n. 3751 del 15/2/2000, Rv. 215722; Sez. 5 n. 3980 del
23/9/2003, Rv.226230; Sez. 5 n. 7572 del 22/4/1999, Rv. 213643). Le
posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è
considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta
ne’ quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori
ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli
elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante
efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una

delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di
secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo
grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni
aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della
difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi
sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che
avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
3.2. Passando all’esame della doglianza sollevata con il quarto motivo di
ricorso, inerente la configurabilità del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.,
rileva il Collegio che il ricorrente omette di considerare la circostanza di
fatto, emersa nel giudizio di merito e non contestata dallo stesso, relativa
all’acquisto da parte dello stesso di accessori e materie prime già
contraffatti e quindi di provenienza delittuosa, quali bottoni, stoffe, fibbie
per cinture ed altro, materiali poi utilizzati per confezionare la merce posta
in vendita. Sussisteva, quindi, il reato presupposto della ricettazione, nel
quale il ricorrente non aveva concorso.
3.3. Passando quindi ai motivi proposti dal Perfetto inerenti il trattamento
sanzionatorio, la Corte territoriale ha argomentato in modo esaustivo in
ordine alla necessità di aumentare la pena per la recidiva, facendosi
riferimento ai numerosi precedenti specifici già riportati dal ricorrente; per
le medesima ragione è stata ragionevolmente esclusa la concessione delle
attenuanti generiche. Ed a questo riguardo la costante giurisprudenza di
questa Corte ha ritenuto che, ai fini della determinazione della pena, il
giudice può tener conto di uno stesso elemento che abbia attitudine ad
influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente
essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò
comporti una lesione del principio del ne bis in idem (sez. 2 n. 45206 del
9/11/2007, Rv. 238511; sez. 6 n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425). In

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differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione

sostanza si è ritenuto che il principio del ne bis in idem sostanziale, non
impedisce al giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale di
determinazione della pena sulla base dei criteri fissati dall’art. 133 cod. pen.
e di concessione delle attenuanti generiche nonché di aumento di pena per
la recidiva, di utilizzare più volte lo stesso elemento, che presenti natura
polivalente, al fine di giustificare le scelte operate. Pertanto, in applicazione
di tale principio, ha correttamente operato il giudice di merito nel ritenere
la negativa personalità dell’imputato, in relazione ai plurimi e specifici

negazione delle attenuanti generiche, ma anche al fine di aumentare la
pena per la recidiva.
Deve inoltre rilevarsi che la concessione delle attenuanti generiche,
deve rilevarsi è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando
difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed
ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
(Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).
La sentenza impugnata contiene poi un’esaustiva motivazione in
ordine al diniego dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod.
pen., facendosi correttamente riferimento ad una valutazione complessiva
del fatto reato effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti
quegli elementi che rientrano nella fattispecie delittuosa; in tale direzione si
è fatto riferimento al rilevante volume di affari nella produzione dei prodotti
contraffatti che impedisce di inquadrare il fatto in un ambito di minima
offensività.
3.4. Il ricorso proposto da De Renzi gennaro deve essere dichiarato
inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo dedotto.
Difatti il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che

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di,

precedenti già riportati, meritevole di essere valorizzata non solo ai fini della

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