Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10861 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10861 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 26/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 30/4/2013, la Corte di appello di Taranto, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 23/3/2011,
riduceva la pena inflitta a Casavola Giuseppe e Casavola Massimiliano a
mesi dieci di reclusione ed € 340,00 di multa, per i reati di cui agli artt. a)
81, 110, 640 cod. pen. b) 81, 110, 640 cod. pen. c) 81, 110, 640 cod. pen.

1

gt,

d) 110, 648, 61 n. 2 cod. pen., assolvendoli dall’addebito di ricettazione di
cui al capo d) limitatamente alle cose diverse dalla carta Poste pay, oggetto
di furto in danno di Suma Gianfranco, dichiarando non doversi procedere nei
confronti di Casavola Massimiliano in ordine al reato di cui al capo e) perché
estinto per prescrizione ed eliminando la relativa pena quantificata in giorni
quindici di reclusione ed € 50,00 di multa nonché eliminando nei confronti
dello stesso Casavola Massimiliano l’aumento applicato per la recidiva.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello

reati agli stessi ascritti.
2.

Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati,

sollevando i seguenti motivi di gravame:
Casavola Giuseppe
2.1. manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato per i reati allo stesso ascritti.
Casavola Massimiliano
2.2. manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato per i reati allo stesso ascritti.
2.3. Con un secondo ricorso eccepisce ancora inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 546 comma 1 e 125 comma 3 cod. proc.
pen. Rappresenta al riguardo che nella sentenza impugnata non si ravvisano
gli elementi alla luce dei quali si è ritenuta l’esistenza in capo al ricorrente di
un atteggiamento collaborativo cosciente e volontario funzionale al
conseguimento degli scopi prospettati nel capo d’imputazione. Ci si duole poi
del trattamento sanzionatorio irrogato e della mancata concessione delle
attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

I ricorsi devono essere tutti dichiarati inammissibili, per essere

manifestamente infondati i motivi dedotti. Specificamente entrambi i ricorsi
proposti da Casavala Giuseppe da Casavola Massimiliano in data 28/10/2013, dal
tenore letterale identico, risultano del tutto privi della specificità, prescritta
dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa

2

gii,

proposto dagli imputati in punto di riconosciuta responsabilità in ordine ai

Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei
motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio
ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044
del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Il secondo ricorso di Casavola Massimiliano risulta poi proposto fuori
termine.

dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00 per
ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2014

Il Consig

estensore

Il Presidente

A quanto detto consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna

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