Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10860 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 10860 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Marino Mary nata a Noto il 22/6/1988
avverso la sentenza del 30/7/2013 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 30/7/2013, il Tribunale di Milano dichiarava

Marino Mary colpevole del reato ascrittole di cui agli artt. 110 633 comma 2
cod. pen. condannandola alla pena della multa di €. 200,00
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per saltum

sollevando

l’imputata,

il seguente motivo di gravame: inosservanza o erronea

applicazione dell’art. 157 cod. pen., per non essere stata dichiarata
1

Data Udienza: 26/02/2014

l’estinzione del reato per prescrizione, essendo alla data del giudizio di
decorso il termine di cinque anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente
infondato. Difatti in relazione all’eccepita estinzione del reato per intervenuta
prescrizione al momento della celebrazione del giudizio di primo grado, il

cod. pen., che porta il termine massimo a sette anni e sei mesi, termine che non
era decorso alla suddetta data. L’inammissibilità del ricorso per cassazione, che
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la
possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4 n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputata che lo ha proposto al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 febbraio 2014

Il

Il Presidente

ricorrente omette di considerare l’interruzione della prescrizione di cui all’art. 160

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