Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1086 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1086 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRINCHELLA VINCENZO N. IL 27/10/1962
ESPOSITO VINCENZO N. IL 06/07/1959
avverso la sentenza n. 3542/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha

sostanzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Trinchella Vincenzo ed Esposito Vincenzo per il reato di furto

– che avverso detta sentenza ha proposto un primo ricorso per cassazione
il Trinchella, personalmente, contestando l’affermazione della penale
responsabilità nonché un secondo l’Esposito, a mezzo del proprio procuratore,
denunciando una mancanza di motivazione riguardo alla affermazione della
sussistenza della recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;
– quello del Trinchella, in quanto in contrasto con il giudicato dell’appello
che aveva riguardato la sola quantificazione della pena a seguito della espressa
rinuncia dell’imputato e del suo difensore alle doglianze in punto di
responsabilità;
– quello dell’Esposito siccome costituito soltanto da un del tutto generico
richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa
le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell’impugnata
decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo all’accertamento della
sussistenza della contestata recidiva e al diniego della concessione delle
attenuanti generiche, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto
sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa le specifiche
ragioni che avrebbero dovuto dar luogo a difformi valutazioni;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

aggravato;

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013.

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