Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10859 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10859 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Vairo Massimo, nato a Viareggio il 6/6/1974
avverso la sentenza 14/12/2010 della Corte d’appello di Genova, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato, l’avv. Guagliani Mario in sostituzione dell’avv. Fabrizio
Miracolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 14/12/2010, la Corte di appello di Genova,

confermava la sentenza del Tribunale di Massa, Sezione Distaccata di
Carrara, in data 4/5/2006, che aveva condannato Vairo Massimo alla pena di
anni due, mesi tre di reclusione ed C. 700,00 di multa per i reati di
ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti con marchi falsi.

1

Data Udienza: 21/02/2014

2.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava
le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato con due atti

4.

Con il primo atto, a mezzo degli avvocati Afeltra e Nicoletti, il

ricorrente deduce mancanza della motivazione, dolendosi di motivazione
insufficiente, e violazione di legge in relazione all’art. 648, 1° e 2° comma
cod. pen.
5.

Con il secondo atto, a firma dell’avvocato Miracolo, solleva tre

motivi di ricorso con i quali deduce:
5.1

Mancata assunzione di una prova decisiva. Al riguardo si duole che

la Corte non abbia disposto la rinnovazione parziale del dibattimento per
acquisire le prove offerte dalla difesa dell’imputato, ritenendo
erroneamente che si trattasse di mere allegazioni difensive;
5.2

Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione

all’accertamento del fatto ed alla sussistenza dei reati contestati. In
proposito contesta la sussistenza del reato di cui all’art. 474 cod. pen.
eccependo il falso grossolano e la carenza dell’elemento soggettivo.
Contesta altresì la sussistenza dell’elemento materiale del reato di
ricettazione, eccependo che le cose sequestrate erano di proprietà della
sorella Vairo Anna Maria, come desumibile anche da una decisione del
Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva concesso al prevenuto la
prosecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, malgrado
l’instaurazione del presente procedimento penale. Deduce, inoltre,
l’assenza dell’elemento psicologico, anche sotto il profilo del dolo eventuale
ed eccepisce che il fatto avrebbe dovuto essere derubricato nell’ipotesi di
reato di cui all’art. 712 cod. pen.;
5.3

Violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi del mancato

riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, II comma, cod.
pen. e del diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art.
62 n. 4 cod. pen.

2

separati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Preliminarmente occorre rilevare che le censure sollevate con il

ricorso a firma degli avvocati Afeltra e Nicoletti sono inammissibili per
aspecificità. Con tale atto il ricorrente si duole genericamente delle

ragioni di fatto e di diritto sulle quali l’impugnazione si fonda, incorrendo,
pertanto, nel vizio di aspecificità, a norma dell’art. 581, lett. C), cod. proc.
pen.

3.

Sono infondate tutte le altre censure sollevate con il ricorso a firma

dell’avv. Miracolo. Al riguardo occorre tenere presente che, in punto di
diritto, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità
sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un
tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale
occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella
appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella
ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv.
198613, Lo Parco; Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud.
29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l’annullamento minime
incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di
valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una
diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e
inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè,
obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa
decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della
motivazione qualsiasi omissione concernente l’analisi di determinati
elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere
accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono
essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che
soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di
verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se

3

conclusioni assunte dai giudici d’appello senza minimamente specificare le

risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto
argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente
confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000),
Rv. 215722, Re Carlo; Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud.
23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi; Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999
(ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di
legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di
annullamento la motivazione incompleta ne’ quella implicita quando

diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno
che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria,
tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da
ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.

4.

In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di

secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo
grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni
aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della
difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi
sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che
avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.

5.

In particolare per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la

censura è infondata in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte: “in
tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la
decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata,
occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla
acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella
ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una
motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della
pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una
valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di
necessità di rinnovare il dibattimento” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5782 del
18/12/2006 Ud. (dep. 121)2/2007 ) Rv. 236064; Sez. 6, Sentenza n. 40496 del
21/05/2009 Ud. (dep. 19/10P009 ) Rv. 245009).

…,-..”–….–

l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca

6.

Nel caso di specie, la Corte ha implicitamente motivato il diniego della

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dando atto, sia pure con una
motivazione per relationem, della esistenza di elementi di prova sufficienti per
effettuare la valutazione in ordine alla responsabilità dell’imputato e ha
effettuato una prognosi di irrilevanza degli elementi istruttori prospettati
dall’appellante. Del resto la difesa non ha nemmeno specificato quali fossero

7.

Per quanto riguarda il secondo motivo sono infondate le censure in

punto di falso grossolano. Infatti, in tema di commercio di prodotti con marchi
falsi, la S.C. ha statuito che integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la
detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; né, a tal
fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana,
considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la
libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere
dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta,
pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile
qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali
da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 20944 del 005/2012 Ud. (dep. 31/05/2012 ) Rv. 252836).

8.

Sono parimenti infondate le censure in punto di insussistenza

dell’elemento soggettivo per il reato di ricettazione e di qualificazione giuridica
del fatto, essendo su tale punto le conclusioni dei giudici del merito fondate su
un percorso argomentativo congruo e coerente con l’insegnamento di questa
Corte che consente di desumere l’elemento soggettivo — che può consistere
anche nel dolo eventuale – dal comportamento dell’imputato e dalla mancata o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile

5

gli adempimenti istruttori richiesti e negati dalla Corte d’appello.

con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2^, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313;
conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/06P008 ) Rv.
241458; Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010 ) Rv.
246324).

9.

Infine sono infondate anche le censure in punto di circostanze

per quanto riguarda la mancata concessione delle generiche e dell’attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

10.

Il rigetto del ricorso di Vairo Massimo non impedisce il maturare della

prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata,
limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., essendosi
il reato estinto per prescrizione e la relativa pena — in aumento — di mesi tre di
reclusione ed €.100,00 di multa, deve essere eliminata. Pertanto la pena deve
essere rideterminata in anni due di reclusione ed €.600,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla condanna
per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., essendo il reato estinto per
prescrizione ed elimina la relativa pena in aumento di mesi tre di reclusione
ed €.100,00 di multa, fissando la pena in anni due di reclusione ed
€.600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 21 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

attenuanti, sia per quanto riguarda l’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cod. pen. sia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA