Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10854 del 20/02/2014


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 10854 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

CS:In2r4
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
SINIGAGLIA GIULIO N. IL 19/12/1978
avverso la sentenza n. 25249/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MOLFETTA,
del 11/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
O’UtAr-sr
che ha concluso per ,( i AA,,,,,,Act,tymt C.4■4 311Air ‘

P

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 20/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 giugno 2013, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di
Molfetta, ha dichiarato Sinigaglia Giulio colpevole del reato di cui all’ art. 650 cod.
pen., così diversamente qualificata il fatto a lui ascritto di aver contravvenuto alli
obbligo a lui imposto con provvedimento di sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza di portare con sé la carta precettiva, ed era stato condannato, applicato l’
aumento per la recidiva, alla pena di trecento euro di multa.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della

legge penale in quanto l’ obbligo di portare con sé la carta di permanenza rientra
nel novero delle prescrizioni stabilite dall’ art. 5 L. n. 1423/1956, la cui violazione è
sanzionata dal successivo art. 9 della stessa legge e non dall’ art. 650 cod. pen.; -in
subordine per erronea applicazione della legge penale in relazione all’ aumento di
pena per la recidiva in quanto contestabile solo per i delitti non colposi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio, in ordine al primo motivo di ricorso, che in materia si sono
affermati tre diversi indirizzi interpretativi.
Fermo restando che solo al sorvegliato speciale al quale sia stata applicata anche la
misura dell’ obbligo o del divieto di soggiorno deve essere consegnata la “carta di
permanenza”, si osserva innanzi tutto che tale carta sembra coincidere con la
“carta precettiva” di cui al capo di imputazione. La contestazione ha infatti ad
oggetto la violazione dell’ obbligo di cui al punto n. 10 della misura, obbligo di
“portare con sé la carta precettiva” (a meno che non lo si voglia includere in uno
degli obblighi compreso fra quelli ulteriori di cui al comma 5 dell’ art. 5: “Inoltre
può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle
esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno…”, obblighi la cui
violazione, dal punto di vista interpretativo, potrebbe trovare sanzione
alternativamente nel comma 1 ovvero 2 dell’ art. 9 L. cit.).
Precisato che il dato testuale dell’ art. 9 c. 2 L. cit. lascia intendere che solo le
violazioni inerenti all’ obbligo e al divieto di soggiorno costituiscono delitto e che le
altre violazioni rientrano nel novero di quelle sanzionate dal comma 1 (come già
affermato nella risalente giurisprudenza di questa Corte; si vedano Cass. Sez. 1,
9.2.1993 n. 506; Cass. Sez. 1, 7.2.1994 n. 757, ma non va certo trascurata l’
esegesi normativa in materia da parte della Corte Costituzionale: da ultimo Corte
Cost. sentenza n. 282 del 7.7.2010)), la questione interpretativa che qui rileva è
quella attinente alla violazione del comma 7 del citato art. 5 (ora art. 8 D. Lgs. N.
159/2011) e alla sanzione da applicarsi a tale violazione.

k-

Repubblica, che ne ha chiesto l’ annullamento: – per erronea applicazione della

Secondo l’ indirizzo richiamato dal P.G. ricorrente (Cass. Sez. 1, 6.12.,201117.1.2012 n. 1366; Cass. Sez. 1, 18.3.2013 n. 35567) “integra il reato previsto
dall’art. 9, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione, da parte
della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S., dell’obbligo di portare con
sé la carta precettiva consegnatagli all’atto della sua sottoposizione alla misura di
prevenzione personale”.
Diversamente opina Cass. Sez. 1, 11.11.2009 n. 45508;per la quale (in conformità
a Cass. Sez. 1, 21.10.2009 n. 42874; Cass. Sez. 1, 12.2.2008 n. 8771) “integra il

da parte della persona sottoposta a sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di
soggiorno, della prescrizione di portare con sé la carta precettiva consegnatagli
all’atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale.”
La terza opzione interpretativa:, secondo la quale “integra la contravvenzione
prevista dall’art. 650 cod. pen. la violazione dell’obbligo, da parte della persona
sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di portare con sè
la carta di permanenza, è sostenuta da Cass. Sez. 6, 7.7.2003 n. 36787 e Cass.
Sez. 1, 18.10.2011-23.1.2012 n. 2648 (in tal senso, in motivazione, sembra
esprimersi anche Cass. Sez. 1, 7.1.2010 n. 10714).
La questione è stata già oggetto di segnalazione dall’ Ufficio del Massimario che, nel
2010, così ha tracciato lo stato dell’ esegesi in materia da parte di questa Suprema
Corte:
“La prima sezione penale (Pres. Fazzioli, Rel. Cassano, ric. Mastrangelo), con
sentenza n. 1, resa all’udienza pubblica del 7 gennaio 2010, dep. 19 marzo 2010
(n. 10714 di raccolta generale, rv. 246513) ha enunciato il principio di diritto cosi’
massimato da questo Ufficio: Non integra la contravvenzione agli obblighi inerenti
alla sorveglianza speciale di p., prevista dall’art. 9, comma primo, L. 27 dicembre
1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita’) – avente ad oggetto l’inosservanza delle
generiche prescrizioni dettate dall’art. 5 della stessa legge – il fatto della persona
sottoposta a detta misura senza obbligo o divieto di soggiorno, che non esibisca la
carta di permanenza di cui all’ultimo comma del citato art. 5, in quanto la violazione
del relativo precetto e’ distinta da tutte le altre e non e’ espressamente sanzionata.
La ratio della decisione e’ affidata al rilievo che l’ultimo comma dell’art. 5 della
legge n. 1423 del 1956 prevede che la carta di permanenza sia consegnata alle
persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo o
divieto di soggiorno, sulle quali soltanto grava l’obbligo di portare con se’ la
predetta carta e di esibirla a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza. Conseguentemente, il principio di tassativita’ non consentirebbe di
configurare l’ipotesi di reato di cui all’art. 9 della legge citata, se non in caso di

415^

reato previsto dall’art. 9, comma primo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423, la violazione,

sorveglianza speciale di p.s. “qualificata” (per giurisprudenza risalente, la misura
della sorveglianza speciale di p.s. semplice e quelle della sorveglianza qualificata
loro distinte sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, pur
presentando, nel loro contenuto, una parte comune costituita dall’imposizione, nei
confronti di un soggetto, di una serie di prescrizioni che lo stesso deve rispettare e
che definiscono il suo status di sorvegliato speciale: si vedano in tal senso gia’ sez.
la, 29 febbraio 1988 n. 9826, Bertonelli, rv. 179352 e 20 marzo 1985 n. 793, De
Silvia, rv. 170592).

il fatto ad altra figura di reato, citando come conforme sez. 6a, 7 luglio 2003 n.
36787, Comberiati, rv. 226337, la quale, peraltro in obiter (che tale non sembra
essere/posto che il principio è stato stabilito in sede cautelare ma sulla base di tale
interpretazione si è esclusa la sussistenza del titolo cautelare per tale reato, n.d.e.),
aveva affermato che l’inosservanza del precetto indicato nell’art. 5, ultimo comma,
della legge n. 1423 puo’ integrare al piu’ la contravvenzione prevista dall’art. 650
c.p. (IN SENSO Conforme sembra essere anche Sez. 1, 18.10.2011-23.1.2012 n.
2648, n.d.e.),

e come contrarie alcune decisioni che tali non sembrano, ad

eccezione – apparentemente – di sez. la , 12 febbraio 2008 n. 8771, Arena, rv.
239236. Quest’ultima decisione, infatti, fa generico riferimento, in motivazione, alla
“inosservanza dell’obbligo inerente alla sorveglianza speciale di portare sempre con
se’ la carta precettiva”, senza precisare se la sorveglianza fosse, nella specie,
“semplice” o “qualificata”, ma richiamando un precedente conforme (sez. la , 9
maggio 2007 n. 23891, Mole’, non massimata), inequivocabilmente riferito al caso
di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di
soggiorno: sicche’ si puo’ pacificamente concludere che anche la sentenza Arena,
ad onta della genericita’ del lessico, abbia inteso riferirsi alla sorveglianza speciale
“qualificata”. Le altre decisioni citate come difformi sono, invece, sostanzialmente
conformi perche’ hanno ritenuto, non dissimilmente dalla sentenza in epigrafe,
l’esistenza del reato (ma di cui al comma 1 dell’ art. 9 L. cit., cioè l’ ipotesi
contravvenzionale, n.d.e.) in casi di sorveglianza speciale di p.s. “qualificata”: cosi’
sez. la, 11 novembre 2009 n. 45508, Giovinazzo, rv. 245500; 21 ottobre 2009 n.
42874, Abate, rv. 245302; 26 maggio 2005 n. 22202, Messina, rv. 231768. (più di
recente anche Cass. Sez. 1, 5.12.2011-17.1.2012 n. 1366, n.d.e.).
Peraltro, una ricognizione delle decisioni condotta nell’archivio delle sentenze
penali, riferibile quindi anche a sentenze non massimate, evidenzia la sussistenza
del contrasto, in quanto non sono mancate pronunce che hanno ritenuto
configurabile il reato ex art. 9 citato anche in caso di omessa esibizione della carta
di permanenza da parte del sorvegliato speciale di p.s. senza obbligo o divieto di
soggiorno (almeno cosi’ sembra di dover concludere dalla lettura della

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Nell’affermare il principio, la sentenza non si sofferma sulla possibilita’ di ricondurre

motivazione): cosi’ sez. la , 12 novembre 2008 n. 46223, Muscogiuri, rv. 247102 e
10 luglio 2008 n. 31424, Schiavone, entrambe non massimate, secondo le quali “la
violazione dell’obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di p.s., di portare con se’ la carta di permanenza
configura la contravvenzione prevista dalla I. n. 1423 del 1956. Ed invero il fatto
che tale precetto sia separatamente previsto alla I. cit., art. 5, u.c., ove ai commi
precedenti sono elencate le varie altre prescrizioni che devono o possono essere
imposte al sorvegliato speciale, non comporta la sua sottrazione alla sanzione di cui

di permanenza rientra comunque tra le prescrizioni derivanti dalla sottoposizione
alla sorveglianza speciale del soggetto a tale porto obbligato e, dall’altro lato, che
proprio l’obbligo di portare seco la carta di permanenza ha lo scopo di consentire
all’autorità di polizia la verifica del rispetto delle ulteriori prescrizioni”.
Tale segnalazione di contrasto non coglie la divaricazione che si è ulteriormente
creata con le sopra ricordate sentenze n. 35567 del 2013 e n. 2648 del 2012.

9SOSSERVA che Cass. Sez. 6, 7.7.2003 n. 36787 (richiamata anche da Cass. Sez. 1,
7.1.2010 n. 10714, che nella relazione di contrasto è presa come base della
segnalazione) ha così motivato
“Orbene va sottolineato che il raccordo tra gli art. 5 e 9 richiamati e la loro
interpretazione secondo l’unico schema non suscettibile di vaglio costituzionale,
lungi dal costituire riscontro alla tesi del ricorrente, mostra che il legislatore,
muovendo dall’ipotesi tutt’altro che eccezionale della sottrazione del soggetto alle
tipiche imposizioni connesse alla diversa tipologia dei provvedimenti di prevenzione,
si è preoccupato di distinguere, stabilendo la relativa sanzione, l’inosservanza della
misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza da quella della sorveglianza
con obbligo o divieto di soggiorno, cosicché soltanto la violazione di questi ultimi
specifici obblighi o divieti integra il delitto previsto dal secondo comma dell’art. 9,
mentre l’inosservanza delle generiche prescrizioni dettate in tema di sorveglianza
speciale dall’art. 5 citato ricade nell’ambito della previsione contravvenzionale di cui
al primo comma dello stesso articolo nove. Deve, invece, escludersi che la
violazione della prescrizione dell’ultima parte dell’art. 5, distinta da tutte le altre e
non espressamente sanzionata, ricada nell’ambito della legge in esame, cosicché la
sua inosservanza integra al massimo il reato previsto dall’art. 650 cod. pen.”.
Stante il perdurante contrasto, il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite.

P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite
Roma 20 febbraio 2014

alla I. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, atteso, da un lato, che il porto della carta

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