Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1084 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1084 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIZOLFI ANTONIO N. IL 23/05/1963
PALUMBO PASQUALE N. IL 26/06/1959
avverso la sentenza n. 3732/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso di Zizoli va dichiarato inammissibile per assoluto ed evidente difetto
di specificità dei motivi, siccome privi di qualsivoglia supporto argomentativo che
valga a giustificare la pretesa sussistenza delle condizioni nelle quali si sarebbe
dovuto dar luogo all’applicazione dell’art. 129 c.p.p., posta la mancata deduzione, nei
motivi dell’appello a suo tempo proposto avverso la sentenza di primo grado
(secondo la non contestata sintesi contenuta nella sentenza impugnata), di doglianze
attinenti al giudizio di penale responsabilità dell’imputato;
– che parimenti va dichiarato inammissibile il ricorso di Palumbo, atteso che la
doglianza circa il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
nel far leva esclusivamente sul fatto che, in presenza di un provento del furto
ammontante, pacificamente, a soli venti euro, non si sarebbe potuto ritenere
economicamente apprezzabile il danno costituito dalla semplice rimozione, da parte
degl’imputati, di presidi difensivi che facilmente erano poi stati reinstallati al loro
posto, non considera che, dal testuale tenore del capo d’imputazione, non modificato
a seguito del giudizio di merito, risultava anche l’avvenuta forzatura di una finestra e
del registratore di cassa, dalla quale, quindi, non potevano non essere derivati danni
da riguardarsi, all’evidenza, come non di speciale tenuità;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa delle ammende.
Così deci
a il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di ZIZOLFI Antonio e
PALUMBO Pasquale alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, più euro 400 di
multa per ciascuno, loro inflitta all’esito del giudizio di primo grado per il reato di
furto pluriaggravato in luogo di privata dimora;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti a
propria firma, entrambi gl’imputati lamentando, il primo, la mancata pronuncia di
sentenza assolutoria in applicazione dell’art. 129 c.p.p. e, il secondo, il mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;

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