Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1083 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1083 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO UMBERTO N. IL 28/04/1974
avverso la sentenza n. 6818/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso l’assoluto ed evidente difetto di
specificità dei motivi addotti a sostegno, costituiti pressoché esclusivamente dalle
generiche e apodittiche affermazioni sopra riportate, a fronte, peraltro, di una più che
adeguata motivazione offerta dalla corte territoriale la quale, a specifica e puntuale
confutazione delle doglianze dedotte nei motivi d’appello, ha posto in luce come il
confermato giudizio di penale responsabilità dell’imputato fosse ben sostenuto,
probatoriamente, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, anche da quelle
della moglie di quest’ultima e sorella dell’imputato medesimo (la quale aveva riferito
che era stato il di lei fratello ad aggredire il Lombardi, e non viceversa, come
sostenuto dal primo), nonché dall’elemento oggettivo costituito dalle lesioni che
risultavano effettivamente riportate dalla persona offesa, come constatato anche dai
Carabinieri intervenuti nell’immediatezza del fatto, mentre nessun referto risultava
prodotto dalla difesa dell’imputato”,
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec in om il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
D’AMBROSIO Umberto fu ritenuto responsabile del reato di lesioni personali
volontarie aggravate in danno di Lombardi Giovanni;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per non
essere stata pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e
sussistendo comunque difetto di motivazione “in ordine alle ragioni di fatto e di
diritto sulle quali è basata la sentenza di condanna”;

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