Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1083 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1083 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAOLICELLI CATERINA N. IL 28/11/1967
avverso l’ordinanza n. 140/2015 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
28/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. iliAt2 C n lú V6- Lc._

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 luglio 2015 il Tribunale di Matera su richiesta del
P.M. applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di
Paolicelli Caterina e di altri soggetti, in pari data riconosciuti colpevoli di varie
imputazioni in materia di narcotraffico, riferite a fatti risalenti al periodo tra il
2003 e il 2005.
La Paolicelli in particolare veniva condannata alla pena di anni venti mesi tre

delinquere finalizzata al narcotraffico nonché per sette episodi di detenzione e
spaccio di stupefacenti.

2. In sede di riesame il Tribunale di Potenza con ordinanza del 28 luglio
2015 confermava nei confronti della Paolicelli l’ordinanza impugnata.
Il Tribunale, premessa l’utilizzabilità dell’informativa del Comando Stazione
dei Carabinieri di Irsina del 10 maggio 2015, rilevava nondimeno la genericità
dei dati in essa riportati, privi di riscontro e senza indicazioni sullo sviluppo
successivo degli episodi menzionati.
Individuata inoltre la ratio sottesa alla previsione dell’art. 275 comma 1 bis
cod. proc. pen., ravvisata nell’ampliamento dei margini di applicabilità delle
misure cautelari in termini di apprezzamento della sussistenza delle esigenze
cautelari e dei criteri di scelta delle misure, e nell’esigenza di non ritardare a un
tempo successivo alla pronuncia di condanna l’applicazione di dette misure, il
Tribunale rilevava che il Giudice deve comunque esprimersi con riferimento al
caso concreto in ordine ai presupposti e all’adeguatezza delle misure cautelari,
valutando la specificità, concretezza ed attualità delle esigenze.
In particolare il Tribunale teneva conto delle risultanze del certificato dei
carichi pendenti, di quelle del casellario giudiziario e di quelle della
documentazione acquisita, rilevando l’esistenza di procedimenti pendenti per
fatti inerenti alle sostanze stupefacenti, con condanna in primo grado per
episodio del 2008, di una condanna per furto in abitazione, risalente al 2007, di
arresti anche per violazione di prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con
obbligo di dimora, di un arresto per droga del 2014.
Valutava inoltre le argomentazioni difensive inerenti alla mancanza di
concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonché al fatto che la Paolicelli si
trovava già in carcere in esecuzione di misura cautelare applicata dal GIP del
Tribunale di Bari riferita a procedimento del 2014, che la stessa aveva espiato
sette anni di reclusione tra affidamento in prova al servizio sociale e arresti

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e giorni quindici di reclusione, in quanto capo e promotore di un’associazione per

domiciliari, che in relazione al procedimento originato dall’arresto del 2014 la
Paolicelli era stata assolta.
Il Tribunale dava atto della parziale applicabilità dell’indulto e comunque
escludeva in radice il pericolo di fuga.
Quanto al pericolo di reiterazione segnalava che dalla vicenda sottostante
erano desumibili i quantitativi di stupefacente trattati e le rotte di
approvvigionamento e il numero degli episodi nonché il prolungato lasso di
tempo dell’attività illecita.

Gli altri dati acquisiti dimostravano che la Paolicelli aveva continuato a porre
in essere condotte illecite in materia di stupefacenti anche negli anni successivi,
dovendosi a tal fine considerare le condanne anche in primo grado riportate, la
misura di prevenzione applicata e il fatto che la predetta si trovava già in carcere
in esecuzione di altra misura cautelare applicata dal G.I.P. del Tribunale di Bari,
non potendosi affermare che ella si fosse allontanata, nonostante i periodi di
applicazione di istituti premiali, dai circuiti criminali legati al narcotraffico.
Considerava il Tribunale il contenuto della presunzione relativa di cui all’art.
275, comma 3, cod. proc. pen. e, valutando il diverso ruolo avuto dai soggetti
coinvolti nella vicenda sottostante, nonché le condotte successive, riteneva di
dover confermare quanto alla Paolicelli la misura applicata, stante lo stabile e
perdurante inserimento in contesti dediti al traffico di stupefacenti e la necessità
di applicare una misura idonea, esclusi gli arresti domiciliari, posto che la
Paolicelli utilizzava l’abitazione quale sede operativa e peraltro aveva già fruito
nel corso degli anni di istituti premiali.

3. Presentava ricorso il difensore della Paolicelli.
Con unico articolato motivo denunciava assenza o apparenza di motivazione
agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla
mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., sia nell’ordinanza del Tribunale del riesame sia in quella
genetica, nullità ex art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis, cod. proc. pen. e divieto
di integrazione della motivazione.
In particolare, richiamando censure formulate con memoria difensiva
depositata in sede di riesame e allegata al ricorso, deduceva che l’ordinanza
genetica non aveva compiuto un’autonoma valutazione in punto di esigenze
cautelari e di inidoneità di misure meno afflittive: a tal fine riportava i passi
dell’ordinanza genetica relativi al rilievo del pericolo di fuga e del pericolo di
reiterazione.

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Di qui il giudizio sulla professionalità e non occasionalità di detta attività.

Deduceva inoltre che il Tribunale di Matera aveva errato nell’interpretare le
norme di legge alla luce delle modifiche apportate dalla legge 47 del 2015 in
ordine alla necessità di un’analisi specifica delle circostanze che avrebbero
giustificato il ricorso alla misura cautelare più afflittiva, a fronte della possibilità
di applicazione congiunta di misure diverse e di applicazione degli arresti
domiciliari con mezzi elettronici di controllo.
Osservava che la motivazione del provvedimento non avrebbe potuto essere
omessa o semplificata neppure nei casi di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.

delle pronunce della Corte costituzionale in materia.
Ma l’ordinanza del Tribunale di Potenza in sede di riesame aveva operato,
soprattutto con riguardo alla negazione della concessione degli arresti domiciliari,
una notevolissima integrazione dell’ordinanza genetica in violazione dei principi
introdotti dalla nuova normativa.
A fronte dell’obbligo di autonoma valutazione e del correlato divieto di
improprio ricorso ad atti di indagine o alla richiesta del P.M., non sarebbero
dovuti reputarsi ammissibili interventi suppletivi del Tribunale del riesame sulla
base del riconosciuto potere di conferma per ragioni diverse da quelle indicate in
motivazione.
Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
1.1. In primo luogo non ha alcun fondamento la censura riguardante
l’omissione di un’autonoma valutazione da parte del Tribunale di Matera in sede
di ordinanza genetica.
L’autonomia della valutazione, specificamente prevista dalla modifica
introdotta dalla legge 47 del 2015 ma in realtà già ritenuta necessaria dalla
giurisprudenza di legittimità prima della novella (si rinvia a Cass. Sez. 6, n.
12032 del 4/3/2014, Sanjust, rv. 259462), implica che il provvedimento debba
risultare espressione del potere giurisdizionale, quale manifestazione di terzietà e
imparzialità, e che dunque non possa risolversi nell’acritica ricezione di
valutazioni contenute in atti di parte, in particolare nella richiesta del P.M.
Ciò non esclude che tali contenuti possano essere richiamati ma richiede che
comunque gli stessi debbano trovare una specifica asseverazione logico-critica
nel provvedimento genetico.
Non è però in alcun modo ravvisabile nel caso di specie un vizio siffatto,
giacché, al contrario, l’ordinanza del Tribunale di Matera riflette lungamente e
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pen., anche in ragione del ridimensionamento dei casi di presunzione assoluta e

autonomamente sui presupposti previsti per l’adozione della misura richiesta dal
P.M., si sofferma sull’interpretazione delle norme e sugli elementi che in concreto
consentono l’applicazione della cautela (si rinvia alle pag. 28 e 29 del
provvedimento).
Infine fa riferimento anche alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., peraltro ravvisando in concreto il pericolo di fuga e di
reiterazione criminosa anche in termini di attualità.
Il ricorrente mostra di equivocare in ordine al significato dell’autonoma

presunzione.
In realtà la valutazione risulta autonoma e semmai può essere giudicata
corretta o erronea, ma di certo non mancante.
1.2. Parimenti infondata risulta la doglianza relativa all’analisi dei
presupposti per l’adozione della misura cautelare più afflittiva.
Il Tribunale di Potenza ha dato ampiamente conto del percorso logico
compiuto dal Tribunale di Matera e ha a sua volta valutato gli elementi disponibili
alla luce delle censure formulate dalla difesa.
In particolare ha esaminato il tema della concretezza delle esigenze
valutabili agli effetti dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché quello
della specificità e attualità delle esigenze.
In tale prospettiva il Tribunale ha valorizzato non solo il dato costituito dalla
sentenza di condanna pronunciata a carico della Paolicelli per il ruolo avuto
nell’associazione per delinquere dedita al narcotraffico e per gli ulteriori reati
fine, ma anche esaminato le condotte successive.
Ha così rilevato i quantitativi di sostanza trattati e le rotte di
approvvigionamento degli stupefacenti, nonché il numero degli episodi e il
prolungato lasso di tempo dell’attività illecita, giungendo a ravvisare la
professionalità nel crimine in relazione ad un consolidato modus agendi e alla
disponibilità di una rete di contatti illeciti.
Già su tali basi ha dunque ravvisato un concreto pericolo di reiterazione.
A fronte di ciò, ha posto in luce i dati emergenti dal certificato del casellario
giudiziario e da quello dei carichi pendenti e dalle altre fonti disponibili
(condanna in primo grado per stupefacenti del 2015, riferita a fatti del 2008,
condanna in primo grado del 2010 per furto in abitazione uso di carte di credito
del 2007, emissione di misura cautelare da parte del GIP del Tribunale di Bari nel
2014, misura tuttora in corso di esecuzione, applicazione della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) che
confermavano che la Paolicelli aveva continuato a delinquere in epoca successiva
e anche durante lo svolgimento del processo, suffragando una specifica
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valutazione, che reputa mancante sol perché essa si è fondata anche sulla citata

propensione alla reiterazione della condotta e la sostanziale indifferenza per le
sue conseguenze.
Ed ancora il Tribunale ha valorizzato con riguardo all’imputazione di cui
all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma
3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e
all’adeguatezza della custodia in carcere, e infine ha considerato lo stabile
perdurare dell’inserimento della ricorrente in contesti dediti al traffico di
stupefacenti e il connesso pericolo di reiterazione, rilevando la necessità di

abitazione quale sede operativa per le condotte illecite e che la stessa aveva già
fruito negli anni di istituti premiali.
Tale argomentazione, serrata e logica, risulta giuridicamente corretta, in
quanto valuta tutti i profili, in particolare il contenuto della condanna e gli
elementi sopravvenuti, e si sofferma sul tema dell’adeguatezza o meno degli
arresti domiciliari, se del caso anche con braccialetto elettronico, elemento
manifestamente superato dal riferimento fatto dal Tribunale alla circostanza che
la Paolicelli operava nell’abitazione.
D’altro canto non può dirsi giuridicamente erroneo l’utilizzo della
presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen, valorizzato
nell’ordinanza genetica e poi ribadito, suppletivamente, anche nell’ordinanza
pronunciata in sede di riesame: deve invero rilevarsi che la presunzione opera
anche nel caso di emissione di misura cautelare, contestualmente alla sentenza
di condanna (in tal senso può richiamarsi Cass. Sez. 6, n. 7654 del 22/10/2009,
Puccio, rv. 246164), pur dovendosi comunque poi valutare gli elementi
prospettati in senso contrario dalla difesa e tener dialetticamente conto di quelli
evocati dall’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Del resto neppure nel ricorso sono specificamente indicati elementi idonei a
contrastare in concreto la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere,
al di là del riferimento fatto alla valutabilità della restrizione domiciliare con
braccialetto elettronico.
Inoltre l’argomento speso in sede di riesame, circa la sottoposizione a
periodi di detenzione e la fruizione di istituti premiali, è stato fondatamente
confutato, essendosi osservato che nondimeno la ricorrente aveva continuato a
manifestare segnali di coinvolgimento in traffici illeciti della stessa specie, fino al
punto da essere ristretta in esecuzione di ordinanza applicativa di misura
cautelare del 2014.
1.3. Manifestamente infondato risulta infine l’ultimo profilo dedotto nel
ricorso, riguardante il potere di integrazione del Tribunale in sede di riesame.

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applicare la custodia in carcere, atteso che la ricorrente utilizzava la propria

La circostanza che l’ordinanza genetica avesse fatto riferimento, non
illegittimamente, alla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
non avendo rinvenuto elementi idonei a contrastarla, non toglie che la stessa
ordinanza si fosse in concreto soffermata sulla sussistenza e sull’attualità dei
pericula e sulla necessità di applicare la custodia in carcere, a fronte del fatto che
gli imputati avrebbero potuto continuare a commettere delitti della stessa specie
anche presso le loro abitazioni, tanto che, si sottolineava, la Paolicelli e altri
utilizzavano le proprie dimore per l’incessante attività di spaccio.

comma 9, cod. proc. pen., secondo cui il tribunale annulla il provvedimento se la
motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione a norma dell’art. 292
delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
Posto che tale norma implica la mancanza di una motivazione autonoma,
quale requisito di contenuto-forma, e non anche l’eventuale erroneità o
insufficienza della motivazione, come tale integrabile dal tribunale, che potrebbe
confermare il provvedimento per ragioni diverse, è dirimente comunque che,
contrariamente a quanto esposto nel ricorso, anche nell’ordinanza genetica era
stato speso l’argomento dell’operatività della Paolicelli presso la propria
abitazione.
Ne discende che in sede di riesame il Tribunale di Potenza, che pur avrebbe
potuto farlo, non ha comunque integrato alcunché, giacché la motivazione
dell’ordinanza genetica sul punto dell’adeguatezza o meno degli arresti
domiciliari era già completa.

2. Il ricorso va dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna & ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter
disp. att. C.p.p.
Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

A tale stregua risulta vano invocare il novellato disposto dell’art. 309,

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