Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10828 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10828 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Bruzzese Giuseppe, n. a Polistena il 26/04/1992;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, in data
16/08/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Contestabile, che ha concluso per l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Bruzzese Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Reggio Calabria con cui è stata confermata l’ordinanza
applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.i.p.
presso il Tribunale di Reggio Calabria per i reati di cui agli artt. 73 (capo F
dell’imputazione) e 74 (capo A) del d.P.R. n. 309 del 1990.

Data Udienza: 28/01/2014

2. Lamenta, all’interno di un unico motivo, la mancanza, insufficienza e illogicità
della motivazione nonché la violazione di legge quanto al metodo di valutazione
della gravità indiziaria, evidenziando come il compendio probatorio posto a carico
dell’indagato sia generico, privo di specificità ed individualizzazione nei suoi
confronti, apodittico e totalmente non riscontrato. Con riferimento specifico

valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Basile Carmelo, secondo cui tale
stupefacente sarebbe quello consegnato a Cinquefrondi dopo che lo stesso
Basile, fermatosi ad un chiosco adibito alla vendita di frutta e verdura, aveva
chiesto di un giovane, dichiarato dai fornitori come il loro referente, individuato
proprio nel Bruzzese, che, assentatosi per qualche minuto allontanandosi a bordo
di una Fiat Stilo, aveva poi fatto ritorno sul posto assieme a Ieranò;
successivamente, Basile, ricevuto lo stupefacente, era stato “scortato” da due
macchine, ovvero la Volkswagen Golf condotta da Ieranò e la Fiat Stilo, fino allo
svincolo di Rosarno; rileva il ricorrente come debba ritenersi inverosimile
l’assunto secondo cui sarebbe stato necessario l’accompagnamento di Basile fino
al predetto svincolo posto che un viaggio effettuato qualche giorno prima aveva
avuto come scopo proprio quello di fargli conoscere preliminarmente i luoghi e
sia altresì inverosimile che Ieranò abbia consentito a fare da apripista ponendosi
alla guida di una autovettura stracolma di cocaina, e infine che i carabinieri, pur
avendo fermato l’autovettura del Basile, non abbiano fermato subito prima la
Golf stessa. Rileva inoltre come Basile, secondo cui il giovane presso il chiosco di
frutta e verdura, ovverosia Bruzzese, era stato detenuto per un delitto d’onore,
non potesse alla data del 20/07/2012 conoscere tale fatto posto che Bruzzese
sarebbe stato arrestato soltanto il 30/07 per l’omicidio di Francesco Fossari.
Rileva inoltre come al momento in cui Basile ebbe ad arrivare presso il chiosco,
secondo le sue stesse dichiarazioni Bruzzese (ovvero “Peppe”) non sarebbe stato
presente, non avendo quindi svolto alcuna ruolo nella compravendita di sostanza
stupefacente intervenuta appunto il 20/07/2012.
Anche con riferimento alla imputazione di cui all’art. 74 contestata al capo A
rileva la mancanza di motivazione in ordine al ruolo ricoperto dall’indagato a
fronte di una rappresentazione della struttura criminale del tutto generica e priva
di specificità; al contrario Bruzzese, pur conoscendo alcuni dei soggetti sottoposti
ad indagine, non avrebbe mai intrattenuto telefonate con altri presunti sodali se
non con alcuni per telefonate brevissime, inconcludenti ed assolutamente neutre.
Sotto un secondo profilo lamenta l’illegittimità dell’ordinanza anche con
riferimento alle esigenze cautelari evidenziando in primo luogo che il Tribunale
2

all’episodio di concorso nella cessione di gr. 607 di cocaina il Tribunale ha

non avrebbe considerato l’astratta concedibilità della misura meno afflittiva degli
arresti domiciliari stante la minorata pericolosità dell’indagato rispetto agli altri
come emergente dal ruolo sfumato addebitatogli e in secondo luogo la possibilità
di individuazione di un grado di gravità indiziaria inferiore rispetto a quella
ritenuta dal Tribunale con conseguente idoneità della misura degli arresti

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla fattispecie di cessione di gr. 607 di cocaina, di cui al capo f)
dell’imputazione, l’ordinanza ha posto in evidenza in primo luogo le dichiarazioni
del collaboratore Basile Carmelo in ordine alla consegna in suo favore di detto
stupefacente da parte di persona poi identificata come Ieranò Rocco Francesco e
da Giovinazzo Raffaele nei pressi della bancarella adibita alla vendita di frutta e
verdura ubicata all’uscita Polistena della superstrada Jonio – Tirreno; in tale
ambito Basile ha indicato in “Peppe” la persona che, stando alla cassa della
bancarella, aveva avuto il compito specifico di porlo in contatto con i due
ricordando poi come già in data 17/7/2012, ovvero quando egli stava
provenendo da Mantova per dirigersi a Messina, detto “Peppe” avesse la
disponibilità della droga (che già in quell’occasione avrebbe voluto dargli); di qui,
secondo il Tribunale, l’irrilevanza della circostanza che tre giorni dopo, ovvero
quando Basile, provenendo da Messina, tornò effettivamente a prelevare la
droga per portarla al nord, “Peppe” non fosse materialmente presente presso il
chiosco. Ciò posto, l’ordinanza, dopo avere precisato che nel “Peppe” doveva
individuarsi Bruzzese Giuseppe, in quanto riconosciuto fotograficamente da
Basile, ha poi ricordato, a mò di riscontri al narrato del collaboratore, che una
autovettura Golf di colore nero, intestata a Giovinazzo Raffaele (dunque analoga
a quella su cui, quel giorno, aveva, secondo Basile, viaggiato Ieranò) era
effettivamente transitata il 20 luglio da Cinquefrondi a Rosarno e ritorno come da
rilevazioni delle targhe e ha ulteriormente sottolineato gli esiti di indagini di p.g.
circa l’effettivo ausilio prestato da Bruzzese come aiutante nella vendita al
minuto presso il chiosco, nonché l’indicazione, corrispondente al vero, effettuata
in data 21/9/2012 (e non dunque, come vorrebbe il ricorso, il 20/7/2012) che
Bruzzese era stato, tempo prima, arrestato per un delitto di onore (ovvero, come
in effetti avvenuto, un omicidio).

3

domiciliari.

Quanto poi all’ulteriore contestazione inerente la motivazione dell’ordinanza in
ordine al ruolo svolto da Bruzzese nel sodalizio criminoso di cui al capo a)
dell’imputazione, l’ordinanza ha ricordato, da un lato, il fatto che Bruzzese,
insieme a Giovinazzo e Papasidero, si era attivato, sempre secondo Basile, per
recuperare i crediti maturati dal sodalizio criminoso e, dall’altro, che, secondo le
dichiarazioni rese dall’ulteriore collaboratore Ieranò Rocco Francesco, Bruzzese

stupefacenti tanto da insegnare allo stesso Ieranò le tecniche di lavorazione dello
stesso; ha poi posto in rilievo che dalle attività di intercettazione effettuata era
risultata la frequentazione, anche da parte di Bruzzes,e dell’ex ristorante “il
Fungo”, quale base delle riunioni svolte insieme a Ieranò, Giovinazzo e
Papasidero.
A fronte di tale complesso motivazionale, il ricorrente si è limitato o ad invocare
una “lettura” dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale, tanto più
inammissibile in quanto fondata su considerazioni di mera verosimiglianza o,
come visto, ad indicare date diverse da quelle risultanti dagli atti o, comunque,
secondo un metodo contrastante con il giudizio di legittimità, a pretendere in
generale da questa Corte una rinnovata valutazione del compendio probatorio
piuttosto che a censurare

l’iter

motivazionale seguito dai giudici del

procedimento cautelare.
Va infatti ricordato che resta esclusa, anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e)
c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a
quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure
anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti
o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n.
7380 dell’ 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Con riguardo infine alle doglianze afferenti la motivazione resa in ordine alle
esigenze cautelari, il Tribunale ha logicamente evidenziato la capacità criminale
propria dell’esistenza della rete associativa nonché la sistematicità e gravità delle
condotte illecite realizzate mentre, d’altra parte, a fronte della presunzione
normativa dell’art. 275, comma 3, c.p.p., pur dopo la sentenza della Corte cost.
n. 231 del 2011 di parziale illegittimità costituzionale di detta norma, neppure il
ricorrente è stato in grado di evidenziare elementi, che non siano quelli
tautologicamente indicativi di un preteso ruolo più sfumato rispetto agli altri
coindagati, che avrebbero dovuto condurre i giudici a ritenere tutelabili le
predette esigenze con misure di minor grado.

4

effettuava viaggi fino a Verona per motivi legati ad acquisto e vendita di

4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.000 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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