Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10825 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10825 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
contro
Petrucci Carla, nata il 15 settembre 1949
avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 3 maggio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;
udito il difensore avv. Bartolomeo Giordano.

Data Udienza: 27/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 3 maggio 2013, il Tribunale di Perugia ha annullato il
decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Gip dello stesso Tribunale
il 28 febbraio 2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74
del 2000, ascritti all’indagata quale legale rappresentante di una s.r.I., ed avente ad
oggetto la somma di euro 301.067,00. In particolare, il Tribunale ha evidenziato la
mancanza del presupposto del periculum in mora, non essendo evincibili dagli atti

propri beni) tale da lasciar presumere che l’indagata, al fine di sottrarsi
all’adempimento, voglia depauperare il suo patrimonio. Il Tribunale ha inoltre
affermato che la mancata disponibilità di risorse economiche comporterebbe
l’impossibilità di continuare ad elargire somme di denaro in favore della società, con
conseguente incapacità di arginare la crisi aziendale e con ricadute sul piano
occupazionale.
2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Perugia, deducendo la violazione dell’art. 321 cod.
proc. pen., sul rilievo che il periculum in mora non sarebbe previsto dalla legge quale
presupposto per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Del resto, lo stesso
Tribunale non avrebbe messo in discussione i presupposti di merito del sequestro, né
la sequestrabilità di beni attinti dalla misura.
3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza in camera di consiglio di
fronte a questa Corte, il difensore dell’indagata ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via
subordinata, la riduzione dell’importo del sequestro. Rileva la difesa che, nel caso di
specie, vi sarebbe stata una crisi di liquidità conclamata e dipendente dalla crisi del
settore economico e non dalla negligenza o da scelte imprenditoriali dell’indagata. Si
rileva, altresì, che quest’ultima avrebbe provveduto al pagamento di 28 rate mensili
del dovuto, per un totale di euro 89.133,79 e che sta tuttora regolarmente pagando le
rate in scadenza. Anche l’Iva dovuta sarebbe in corso di pagamento e vi sarebbe,
comunque, un accordo per la rateizzazione del dovuto, per complessivi euro
172.003,56.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. – Il Tribunale di Perugia muove, infatti, dall’erroneo assunto secondo cui, al
fine di procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente,
sarebbe necessario accertare in concreto la sussistenza del periculum in mora.

elementi soggettivi (quali, ad esempio, l’irreperibilità o ripetuti atti di alienazione dei

Va precisato, sul punto, che la confisca per equivalente prevista dall’art. 322 ter
cod. pen., cui fa rinvio l’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007
in tema di reati tributari, ha carattere obbligatorio, con la conseguenza, che trova per
essa applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo
cui la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è
prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengano a
mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno
res non è

suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge (sez. 3, 6 aprile
2005, n. 17439, rv. 231516). Più in particolare, per il sequestro preventivo dei beni di
cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, dei beni
che costituiscono prezzo o profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza
degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il periculum richiesto per il sequestro
preventivo di cui all’art. 321, comma primo, cod. proc. pen., essendo sufficiente
accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto
in una determinata ipotesi di reato (argomento ex sez. 2, 16 febbraio 2006, n. 9829,
rv. 233373).
Ad analogo principio si ispira, del resto, la giurisprudenza in tema di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del
1992, la quale evidenzia che, trattandosi di una misura cautelare obbligatoria in
ragione della diretta strumentalità con una confisca obbligatoria, di cui deve
assicurare l’effettività, per detto sequestro non è necessario verificare la sussistenza
del presupposto del periculum in mora, essendo la stessa postulata dal legislatore
(sez. 2, 8 novembre 2007, n. 45210, rv. 238901; sez. 1, 1° aprile 2010, n. 19516, rv.
247205).
Quanto al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in tema di reati
tributari, dunque, il legislatore ha inteso far coincidere il

delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della

periculum in mora con il

presupposto per la confisca, consistente nel fatto che i beni oggetto del sequestro (e
della successiva confisca) abbiano un valore corrispondente al profitto del reato, di
regola consistente nell’ammontare dell’imposta evasa.
4.2. – Né può attribuirsi rilievo, in questa sede, alle argomentazioni del
Tribunale circa le eventuali ricadute economiche negative che il sequestro avrebbe
sull’andamento dell’azienda dell’imputata, vista l’obbligatorietà del sequestro stesso ai
fini della confisca. Tali considerazioni riguardano, del resto, non la consistenza del
patrimonio della società, ma un contributo meramente indiretto ed eventuale che
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l’indagata, destinataria del sequestro preventivo, potrebbe dare alla società stessa soggetto da lei distinto e dotato di piena autonomia patrimoniale, trattandosi di una
s.r.l. – attraverso conferimenti di denaro.
Quanto ai rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata di fronte a questa
Corte, va osservato che gli stessi non sono rilevanti in questa sede. Essi non
attengono, infatti, alla violazione di legge circa la sussistenza del periculum in mora,
oggetto del ricorso del pubblico ministero, ma al profilo, di merito, della

dovute.
5. – L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al
Tribunale di Perugia, perché proceda a nuovo giudizio, facendo applicazione dei
principi sopra affermati relativamente al profilo del periculum in mora nel sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

quantificazione del sequestro in relazione a pretesi pagamenti parziali delle somme

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