Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10824 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10824 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
NICCHIO Edmeo, nato a Milano il 28/12/1952
avverso la sentenza del 26 giugno 2013 della Corte di appello di Milano, che, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 9 novembre 2009,
ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ex art.2 del d.l. 12 settembre 1983,
n.463 convertito in I. 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche
commessi fino al mese di agosto 2005 e ha, quindi, rideterminato la pena per i
reati commessi successivamente a tale data in quella di tre mesi di reclusione e
360,00 euro di multa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. M.Grazia Berretti, che ha concluso chiedendo
accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 giugno 2013 la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 9 novembre 2009, ha

Data Udienza: 13/02/2014

dichiarato estinti per prescrizione i reati ex art.2 del d.l. 12 settembre 1983,
n.463 convertito in legge 11 novembre 1983, n.638 e successive modifiche
commessi fino al mese di agosto 2005 e ha, quindi, rideterminato la pena per i
reati commessi successivamente a tale data in quella di tre mesi di reclusione e
360,00 euro di multa.
2. Avverso tale decisione il sig. Nicchio propone tramite il Difensore atto di
ricorso in sintesi lamentando:
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la
Corte di appello omesso di rilevare che per il periodo da agosto 2005 ad
aprile 2006 non sono stati acquisiti i modelli DM10 che fonderebbero il
giudizio di responsabilità; difetta così la prova che il ricorrente abbia
corrisposto le retribuzioni che danno origine alle ritenute da versare e la
Corte di appello avrebbe dovuto procedere a emettere una decisione
pienamente liberatoria nel rispetto dei principi fissati dalle Sezioni Unite
Penali con la sentenza n.27641 del 23/6/2003;
b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere la
Corte di appello fatto ricorso a una presunzione di responsabilità in violazione
dell’art.27 della Costituzione, ponendo a carico dell’imputato un improprio
onere di prova a discarico in assenza di prova fornita dal Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso ponga effettivamente in luce un difetto

motivazionale che non può essere superato.
2. Il ricorrente aveva evidenziato come in atti non risultassero acquisiti i
documenti che vengono posti a fondamento della decisione di condanna; in
particolare, l’accusa aveva prodotto una semplice scheda redatta dagli uffici e
non indicato con precisione o allegato i modelli che si assume la parte avesse a
suo tempo inoltrato all’Inps.
3. Va premesso che in presenza dei Mod. “DM10” o di atti equivalenti
inoltrati dalla parte all’amministrazione sussistono a parere della Corte
indicazioni da cui può fondatamente desumersi l’avvenuto pagamento delle
retribuzioni, con la conseguenza che risulterebbe infondata la censura di avere
fatto i giudici ricorso a quella che viene definita una impropria “inversione
dell’onere probatorio” (Sez.3, n.14839 del 4/3/2010, Nardiello). Tuttavia, nel
caso in esame tale strumento probatorio difetta e la Corte di appello non ha
fornito sul punto alcuna motivazione pur in presenza della censura introdotta con
il primo motivo di appello.

2

a.

4. Si è in presenza di una carenza motivazionale che impone l’annullamento
della sentenza con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame.
5.

Occorre, infine, evidenziare che il calcolo del decorso del termine

prescrizionale deve tenere conto anche del periodo di sospensione maturato nel
corso del giudizio di appello.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello

Così deciso il 13/2/2014

di Milano.

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