Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1082 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1082 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VESPUCCI LUCA N. IL 30/07/1983
avverso la sentenza n. 4309/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
08/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 25/11/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non contestandosi in esso che la ritenuta
equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva fosse del tutto conforme
ai termini dell’accordo liberamente e validamente raggiunto fra le parti, né potendosi
dire che, per il solo fatto che fosse stata contestata la sola recidiva semplice, la stessa
dovesse necessariamente essere ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dec
, il 25 novembre 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a VESPUCCI Luca, per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura
di mesi otto di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate
come equivalenti alla contestata recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge in ordine al mancato giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche, quale sarebbe stato possibile dal momento che
all’imputato era stata contestata la sola recidiva generica;