Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10816 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10816 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLLU NICOLETTA N. IL 11/12/1959
avverso la sentenza n. 6314/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. fine* P
che ha concluso per ..e` edflazryWeete: a
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Data Udienza: 06/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente COLLU NICOLETTA e del coimputato PIZIO LUCIANO, con sentenza del
10/4/2013 depositata il 6/5/2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Novara il 13.4.2011, assolveva Pizio Luciano per non aver commesso il fatto e confermava la sentenza nei confronti di Collu Nicoletta, con condanna alle spese del grado di giudizio.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato
amministratore unico della CN TRASPORTI srl, al fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni, indicato nelle dichiarazioni annuali relative agli anni 2004 e 2005, elementi
passivi fittizi, tramite l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti, per i seguenti importi: in relazione all’anno 2004 per un imponibile di euro 40.002,00
ed Iva per C 8.000,40 e in relazione all’anno 2005 per un imponibile di C
84.174,04 ed Iva per C 16.834,80. In Oleggio dal 28/10/2005 al 28/10/2006.
Condannava Collu Nicoletta ad anni 1 di reclusione, con pene accessorie e con
pena sospesa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con
l’ausilio del proprio difensore, l’imputata Collu Nicoletta, deducendo i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1° e 3° del D. L.vo n.
74/2000.
Deduce la ricorrente la carenza dell’elemento psicologico del reato.
La Corte avrebbe omesso ogni considerazione in merito alla mancata valutazione da parte del primo Giudice dell’assenza di qualsiasi criterio o elemento che
inducesse a ritenere la consapevolezza da parte dell’imputata della falsità del do-

previsto dagli artt. 81 cpv. e 2° co. 1 e 3 D.L.vo 74/2000, per avere, in qualità di

cumento contabile.
b. mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato.
La Corte avrebbe omesso la motivazione in ordine ad un elemento essenziale del reato. Nulla avrebbe detto in motivazione sia in ordine alla sussistenza del
dolo specifico, sia in ordine alla conoscenza che la ricorrente doveva avere sulla
falsità delle fatture annotate e contabilizzate.
c. mancanza di motivazione in ordine al regime sanzionatorio applicato.
Alla ricorrente non sarebbero stati riconosciuti né una riduzione della sanzione rispetto alla sentenza di primo grado, né le attenuanti generiche.
La Corte sul punto avrebbe motivato in maniera del tutto inadeguata.

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I

Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non

è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e
da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto
coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte
come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a
norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 de/ 15.7.2011, Cannavacciuolon
non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; Sez.
4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008,
Lo Piccolo, rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945;
Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del
22.2.2002, Palma, rv. 221693).

3. Va aggiunto, nello specifico, che i primi due motivi risultano completa-

mente infondati.
La Corte territoriale nella sentenza ha compiutamente motivato le ragioni
del proprio convincimento.
Nella motivazione della sentenza – va ricordato- il giudice del gravame di
merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale,
spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostran-

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senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si

do di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se
non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107).
Pare provato e, alla fine, incontestato, come si spiega nella motivazione
del provvedimento impugnato, che le fatture apparentemente emesse dalle ditte
Autotrasporti Bianchi e Safe Road Trans fossero false. E pure l’avvenuta contabilizzazione delle stesse da parte della Cossu, che nessuna prova ha offerto

Difficile sostenere, dunque, l’assenza del dolo, come pure la necessità di
un’ulteriore e più pregnante motivazione sul punto.
Va evidenziato che i motivi dì ricorso indicati in premessa sub a) e sub b)
di fatto, ripropongono la medesima doglianza circa la prova dell’elemento psicologico del reato, qualificandolo nell’un caso violazione di legge e nell’altro come
mancanza di motivazione. Ma non sussiste né l’una né l’altra.

4. Allo stesso modo, parimenti infondata è la doglianza circa l’asserita
mancanza di motivazione sulla mancata riduzione di pena e sulle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale motiva sul punto: “…non sussistono i presupposti per

un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio accordato a Collu Nicoletta,
non essendo in particolare concedibili in suo favore le invocate attenuanti generiche in assenza di concreti elementi di meritevolezza, avuto anche riguardo al
comportamento processuale” (cfr. pag. 5 provv. impugnato).
La doglianza proposta quanto alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche si palesa peraltro generica in quanto il ricorrente non indica
l’elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la corte territoriale ha
valorizzato, a fondamento del diniego, i due elementi sopra ricordati.
Va rilevato in proposito che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come
più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (così quesat Sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, banic e altro, rv. 256172,
fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti
dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

4

dell’effettività delle prestazioni fatturate.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Am-

Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014
Il C sigliere esr:nsore

Il Presidente

mende

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