Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10814 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10814 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALATI MARIA LUISA N. IL 09/07/1960
avverso la sentenza n. 5460/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Am
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che ha concluso per E CApvivetaCkAnto @O/1

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Data Udienza: 06/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’ odierna ricorrente CALATI MARIA LUISA, con sentenza del 23/1/2013 depositata il
27/2/2013, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 13.7.2012,
con condanna alle spese del grado di giudizio.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato
previsto dall’art. 4 D.L.vo 74/2000, e, con le generiche e la diminuente per il rito, l’aveva condannata alla pena di mesi 8 di reclusione con la sospensione con-

L’imputata è stata ritenuta responsabile, in qualità di legale rappresentante
della immobiliare CI.EFFE srl, di cui deteneva quote di capitale nella misura del
55%, di avere omesso di contabilizzare ricavi per euro 1.537.649,00, con evasioni di imposta di euro 507.424,00, con un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione pari ad euro 1.537.649,00, superiore al 10%
dell’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione. Accertato in Corbetta in data anteriore al 26/5/2009.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con
l’ausilio del proprio difensore, l’imputata, deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. b), per erronea applicazione della legge penale, ed e), per manifesta illogicità della motivazione.
Deduce la ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente confermato la condanna, riconoscendola meritevole delle sole circostanze attenuanti generiche,
nonostante l’avvenuta estinzione del debito tributario, sul presupposto che il pagamento sarebbe avvenuto, a seguito di procedura di accertamento con adesione, soltanto dopo il rinvio a giudizio.
Invoca quanto meno l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13 del

dizionale della pena.

D.L.vo n. 74/2000 che, invece, farebbe riferimento al momento dell’apertura del
dibattimento. Sottolinea, inoltre che la notifica del rinvio a giudizio sarebbe avvenuta soltanto in data 15/12/2011, con fissazione dell’udienza per il 3/4/2012,
mentre l’integrale pagamento, con estinzione del debito tributario, sarebbe avvenuto in data 28/6/2011.
b. eccessività della pena.
La Corte avrebbe confermato in ogni caso la condanna, contraddicendo
quanto affermato dal primo giudice in merito al momento da cui far decorrere il
beneficio dell’imputata per l’estinzione del debito tributario, senza tener conto in
sede di determinazione della pena dell’avvenuto pagamento.

2

4

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per la
rideterminazione della pena oppure senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso appare fondato.

2. Dalla lettura dell’art.13 D.L.vo 74/2000 appare indubbia l’applicabilità
del beneficio della diminuzione della pena, in caso di avvenuto pagamento del

dell’apertura del dibattimento di primo grado.
Nel caso di specie secondo quanto si legge in sentenza, l’estinzione è avvenuta in data 28/6/2011, mentre il dibattimento è stato aperto in data
3.4.2012.
L’imputata, dunque, aveva diritto alla diminuzione della pena fino alla metà e a che non venissero applicate le pene accessorie indicate nell’articolo 12.
Come precisato da questa Corte il versamento dell’imposta effettuato successivamente alla dichiarazione dei redditi, per quanto spontaneo, non elimina
l’antigiuridicità del fatto e l’avvenuta consumazione del reato.
Pertanto, infondato è il secondo motivo di ricorso apparendo la sentenza
impugnata correttamente e logicamente motivata in ordine alla sussistenza del
reato e alla quantificazione della pena.
Tuttavia detto versamento assume rilevanza rispetto al giudizio di responsabilità nel caso che risponda ai requisiti per l’estinzione del reato fissati dalla disciplina in materia di condono, oppure rispetto all’applicazione della circostanza
attenuante fissata dal D.Lgs. 10 Marzo 2000, n. 74, art. 13 (sez. 3, n. 656 dell’
1.12.2010 dep. 13.1.2011, Segaloni, rv. 249335). Da ciò la fondatezza del primo
motivo di doglianza.

3. S’impone, pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano limitatamente all’applicabilità
della attenuante ex art. 13 D.Lvo 74/2000.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano limitatamente all’applicabilità della attenuante ex art. 13 D.Lvo
74/2000 ; rigetta nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014
Il Qnsigliere estensore

Il Presidente

debito tributario, anche a seguito di accertamento con adesione, avvenuto prima

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