Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10812 del 06/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10812 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNONI GIANCARLO N. IL 09/05/1954
avverso la sentenza n. 557/2013 TRIBUNALE di PERUGIA, del
21/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -IR, nqQob?je
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che ha concluso per 1 1 0.474-0.,e2ictAnsigto 4 e.n>0_ ,e Zsluids o e.cfrn- –

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Udito,

Data Udienza: 06/02/2014

r la parte civile, l’Avv

dit i difensor Avv.

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Perugia, pronunciando nei confronti dell’ odierno ricorrente
GIANNONI GIANCARLO, con sentenza del 21/3/2013 depositata il 28/3/2013,
applicava ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giorni 20 di reclusione ed e
400,00 di multa, convertiva la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di C 4.260,00 di multa, per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, legge
683/1983 per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali dei

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con
l’ausilio del proprio difensore, l’imputato, deducendo l’unico motivo di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• inosservanza ed erronea applicazione della legge penale artt. 2, 3° comma
e 135 cod. pen.
Deduce il ricorrente l’erronea quantificazione della conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria.
Il Tribunale avrebbe applicato, in sede di conversione la nuova formulazione
dell’art. 135 cod. pen., introdotta dalla legge 15/7/2009 n. 94, senza considerare
che i fatti erano stati commessi negli anni 2007-2008. Mentre, in virtù del principio del favor rei, andava applicata la vecchia formulazione dell’art. 135 cod.
pen., poi modificato dall’art. 3 comma 62 L. n. 94/2009, che prevedeva
l’applicazione di C 38,73 per un giorno di pena detentiva.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con la corretta
quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare in sostituzione di quella
detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

lavoratori dipendenti. In Perugia dal 16 giugno 2007 al 16 ottobre 2008.

2. Ai sensi dell’art. 135 del codice penale (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive) quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio

fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.
La norma oggi vigente, tuttavia, è stata prima sostituita dall’art. 6, D.Lgs.
Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679, dall’art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall’art. 101, L.
24 novembre 1981, n. 689, dall’art. 1, L. 5 ottobre 1993, n. 402 e poi, da ultimo, così modificata dal comma 62 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

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Questa Corte ha in più occasioni sottolineato come la stessa sia norma di
diritto sostanziale, poiché viene ad incidere sui criteri di determinazione della pena, la quale entra a far parte del rapporto che si instaura tra il cittadino, che
viola il precetto e lo Stato, che gli irroga la sanzione. È quindi applicabile l’art. 2
cod. pen., nella parte in cui prevede il principio del “favor rei” (così in occasione
delle varie leggi che si sono succedute, ex plurimis, sez. 3, n. 3197 del
30.11.1994, P.M. in Proc. Veneri, rv. 200335).
Il principio è stato affermato anche specificamente in materia di sanzioni

25.10.1995, P.M. in Proc. Siciliano, rv. 202870; conf. sez. F. n. 32799 del
17.8.2011, Caponi, rv. 251007).
Ne deriva che la norma oggi vigente non trova attuazione con riferimento
ai fatti precedenti all’entrata in vigore della I. 94/2009, trattandosi di provvedimento legislativo che viene ad incidere in senso più sfavorevole al condannato
attraverso un ragguaglio più elevato rispetto a quello precedentemente vigente
(euro 38).
Risalendo i fatti al 2008 il conguaglio andrà operato con riferimento pro
die ad euro 38 e non ad euro 250.

E andrà tenuto conto del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte che
hanno precisato come tale computo avviene convertendo 38 euro, o frazione di
38 euro, per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall’inizio, i decimali.
(Sez. U. n. 47449 del 17.11.2004, P.G. in Proc. Romeo, rv. 229257, fattispecie
in cui le Sezioni unite della Corte hanno ritenuto corretta l’applicazione di pena
patteggiata, con sostituzione di quella pecuniaria a quella detentiva, attraverso
l’eliminazione dei decimali all’inizio dell’operazione di conversione da lire in euro,
e non alla fine del calcolo, prendendo a base della conversione stessa la somma
di euro 38 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di euro 38.73, equivalenti a lire 75.000).

3. S’impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rettificandosi la pena nei termini di cui in dispositivo, derivanti dalla corretta conversione dei 20 giorni di reclusione (euro 38×20= 760 + 400 = 1160).
Siamo di fronte, infatti, ad un caso in cui vi è la possibilità per questa
Corte di legittimità, si sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena corretta, in quanto si può porre rimedio all’errore senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti
controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che sarebbero operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (sez. 6, n. 11564
del 12.3.2009, rv. 242932).

pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi (Sez. Unite n. 11397 del

4

P.Q.M.
Annulla s. r. la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della
pena che determina in euro 1.160 di multa (di cui 760 euro derivanti dalla conversione della pena detentiva).
Così deciso in Roma il 6 febbraio 2014
Il Presidente

íitryonsigliere :stensore

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