Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1081 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1081 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di
ALBANESE ROCCO FRANCESCO
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli il 30.7.2015;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Giovanni Aricò, difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Rocco Francesco Albanese ricorre per mezzo del proprio difensore avverso
l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l’appello
proposto nei confronti dell’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli del 3.7.2015 che ha
respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura

Data Udienza: 12/11/2015

cautelare della custodia in carcere a lui applicata per decorrenza dei termini massimi previsti
dall’art. 303, comma 4, lett. c) c.p.p.

2. Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata deducendo violazione di legge con
riferimento all’art. 303, comma 4, lett. c) c.p.p. che stabilisce in sei anni il termine massimo di
durata della custodia cautelare per i reati puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione
superiore nel massimo a 20 anni.

3. Il ricorso è infondato. Nel caso di specie il termine di custodia cautelare massimo
applicabile è quello previsto all’art. 304, comma 6, c.p.p. e corrispondente a quello previsto
dall’art. 303, comma 4, c.p.p. aumentato della metà. L’ordinanza impugnata appare quindi
immune dal vizio segnalato dal ricorrente, poiché correttamente ha considerato nella
determinazione del suddetto termine i periodi di sospensione che l’art. 544, comma 3, c.p.p.
prevede per la redazione della motivazione e il deposito della sentenza.
Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2015.

Considerato in diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA