Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10807 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10807 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUCCI FLAVIO ABRAMO N. IL 13/10/1971
avverso la sentenza n. 190/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4.

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 08/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di L ucca, con sentenza del 13/1/2011, dichiarava Flavio
Abramo Pucci re ;ponsabile del reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis L.
638/83, perché, quale legale rappresentante della ditta omonima,
ometteva di vusare all’INPS di Lucca le ritenute previdenziali e

perioqi di marzu 2004, gennaio, marzo, aprile, maggio, settembre e
ottobre 2006, e i a condannava alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro
360,00 di multa, pena sospesa.
La Corte di Ap,ello di Firenze, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 23/11/2012, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato non doversi
procedere nei cc nfronti del prevenuto in ordine alla mensilità di marzo
2004 per interve, iuta prescrizione, rideterminando la pena per le residue
violazioni in mes 2, giorni 20 di reclusione ed euro 350,00 di multa; con
conierrna nel res, o.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Pucci, eccependo la
inoservanza o irronea applicazione degli artt. 133 e 81 cpv cod.pen., in
ordine alla dosinietria della pena inflitta, in quanto non prevedendo la
norma incriminat – ice un minimo edittale, lo stesso va individuato in giorni
15, 3er quanto Attiene alla pena detentiva, e in euro 50,00, a quella
pecuniaria. Pera!’ ro, gli aumenti ex art. 81 cod.pen. sono stati determinati
in maniera non curretta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inarrin issibile.
Il vaElio di legit’ mità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
peri- nette di ritei ere logica e compiuta l’argomentazione motivazionale
reladia alla dosii etria della pena inflitta all’imputato.

4

assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per i

Con la opposizioi:e il prevenuto si assoggetta alla giusta pena, ex art. 133
cod pen , da par .e dei decidente in sede di giudizio e non ricorre alcun
diritto dell’imputato, ritenuto responsabile, ad un trattamento
sanzionatorio prossimo a quello di cui al decreto penale opposto.
La Certe di merito ha ritenuto del tutto congrua e proporzionata la pena

dal igiudice di prime cure, ha proceduto alla rideterminazione di essa in
diper,denza della pronuncia di non doversi procedere in ordine al reato di
cui

alla

mensià di marzo 2004, perché prescritto, con esatta

applitiazione degH aumenti per i sei delitti portati in continuazione, ex art.
81 ..Jud.pen., cne non possono essere considerati, ai fini del predetto
aumento ; univc_)c.,mente, come sostenuto erroneamente in ricorso.
Tenuto conto rella sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Cosft uzamale, c ilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Pucci abbia p, Dposto il ricorso senza versare in colpa nella
detei rninazione Leila causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pe h, deve, altresì, essere condannato al versamento di una
son,r la, in favor. della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei moti]. dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprerna di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanno il huirrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in Lore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così cieciso in RoLia 1’8/1/2013.

base applicata dHl Tribunale, e, seguendo il corretto computo effettuato

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