Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10806 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10806 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Testino Umberto, nato a Genova il 26.3.76
imputato art. 4 D.Lgs. 74/00

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 20.5.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto una declaratoria
di inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore dell’imputato avv. Umberto Asta, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha respinto l’impugnazione che l’odierno ricorrente aveva proposto dinanzi ad
essa contro la condanna, riportata in primo grado, per violazione dell’art. 4 d.lgs 74/00.
Al Testino, infatti, è contestato di avere, quale legale rappresentante della Genber S.r.l.,
al fine di evadere VIVA, indicato operazioni non imponibili ai fini IVA per importo superiore a
quello delle fatture non imponibili.

Data Udienza: 07/01/2014

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
personalmente, deducendo erronea applicazione della legge penale perché i giudici non hanno
tenuto conto che il reato contestato è caratterizzato da un dolo specifico mentre, nella specie,
esso non è stato dimostrato ma ci si è limitati a sostenere che l’imputato non poteva non
sapere.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale,
Motivi della decisione 3.
inammissibile. Oltretutto, l’argomento difensivo qui svolto è il medesimo già portato
all’attenzione della Corte d’appello che vi ha replicato in modo più che congruo.
Ed infatti, la sentenza è accurata ed analizza lo stesso motivo osservando che «la
persona che assume per libera scelta una carica (in questo caso societaria) che comporta, tra
l’altro, l’assolvimento di determinati obblighi di rilevanza pubblicistica, qualora rinunci, in
assenza di un giustificato motivo all’esercizio dei poteri di controllo che la carica gli attribuisce»
non può ritenersi esonerata dalle responsabilità inerenti alla carica.
I giudici evincono la propria convinzione di responsabilità anche dal comportamento
dell’imputato di non aver indicato la persona che gli aveva fatto sottoscrivere la dichiarazioni
infedele e che lo avrebbe – asseritamente – indotto in errore in buona fede.
D’altro canto, giustamente si fa notare che – diversamente opinando – si svuoterebbe di
contenuto l’assunzione di una carica come quella di presidente del consiglio di amministrazione
tra le quali rientrava, appunto, il compito di presentare la dichiarazioni annuale ai fini IVA (vale
a dire, il documento destinato a rappresentare il complesso delle operazioni imponibili e non imponibili compiute dalla
società nel periodo interessato ed a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta).

Non solo, quindi, la motivazione posta alla base delle decisione è adeguata e logica ma
non si ravvisa, neppure, alcuna violazione di legge genericamente denunciata con il richiamo
alla presunta assenza di prova dell’elemento soggettivo; al contrario, esso è stato argomentato
con il risultato che, nella sostanza, la censura del ricorrente costituisce solo uno strisciante
tentativo di ottenere da questa corte di legittimità una rivisitazione dei fatti onde trarne
conclusioni diverse ed a lui più favorevoli.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso il 7 gennaio 2014
Il Presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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