Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10805 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10805 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da Pandolfino Caterina, nata a Messina il 26.11.1942,
avverso la sentenza del 8.2.21012 del tribunale di Messina
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo Policastro che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio quanto alla demolizione; rigetto nel
resto;
Udita l’avv. Lara Dentici in sostituzione dell’avv. Giuseppe Saitta per l’imputata
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 18.12.2009, Pandolfino Caterina è stata citata in giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, per rispondere: a) della contravvenzione
prevista e punita dagli articoli 10 e 44, 1° comma, letto b), del D.P.R. 6 giugno
2001 11. 380, per aver eseguito dei muri di contenimento nel terreno di
proprietà e, contigui a questi, ulteriori muri con sovrapposizione di soletta tanto
da formare un vano seminterrato in totale assenza del permesso di costruire (in
Messina, vili. Larderia il 26 marzo 2009); b) della contravvenzione prevista e

eseguito, in zona dichiarata sismica, le opere descritte nel capo a) della rubrica
in violazione delle prescrizioni contenute negli articoli 17 e 18 della legge
64/1974, senza darne preavviso scritto all’Ufficio del Genio Civile competente e
senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della
Regione (in Messina, vili. Larderia, il 26 marzo 2009).
Con sentenza n. 292 del 29.2.2012 il Tribunale di Messina ha dichiarato
Pandolfino Caterina colpevole del reato ascritto al capo

b) e, concesse le

attenuanti generiche, la condanna alla pena di euro 400,00 di ammenda, oltre al
pagamento delle spese processuali. Ha concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena. Ha ordinato la demolizione abusivamente realizzata
come descritta in rubrica. Ha invece assolto Pandolfino Caterina dal reato
ascritto al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste.
2. Avverso questa pronuncia l’imputata propone appello convertito in
ricorso per cassazione con due motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente deduce che il
Tribunale ha errato nel non ritenere estinto il reato contestato e comunque nel
disporre la demolizione dei manufatti abusivi.
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. Quanto al primo motivo va ribadito quanto già ritenuto da questa
Corte (Cass., sez. III, 25/06/2008 – 19/09/2008, n. 35912) che ha affermato
che in materia edilizia, le contravvenzioni antisismiche previste dall’art. 95 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 hanno natura di reato permanente. Conf. Cass.,
Sez. III, 4/06/2013 – 11/07/2013, n. 29737) che ha ribadito che in tema di
contravvenzioni antisismiche, il reato di omessa denuncia dei lavori e
presentazione dei progetti ha natura di reato permanente, la cui consumazione si
protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con
l’allegato progetto ovvero non termina l’intervento edilizio.
2.2. Quanto al secondo motivo deve considerarsi che la demolizione non è
automatica e che comunque c’è stato un parere favorevole per la concessione in
31930_13 r.g.n

2

n.p. 3 dicembre 2013

punita dagli articoli 93, 94 e 95 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per avere

sanatoria. In proposito questa Corte (Cass., sez. III, 3/07/2007 – 10/10/2007, n.
37322) ha affermato che in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il
potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile in caso di
condanna per i reati previsti dalla relativa normativa (art. 23 L. 2 febbraio 1974
n. 64, oggi sostituito dall’art. 98, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380),
sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la
inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali, quale
quella commessa nella specie dalla ricorrente.

demolizione.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata quanto all’ordine di demolizione
che elimina; rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

3. Pertanto il ricorso va accolto solo parzialmente eliminando l’ordine di

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