Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10804 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10804 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 28/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
Bonacara Bartolomeo, nato il 24 febbraio 1940
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 19 ottobre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

i

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 19 ottobre 2012, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza del Tribunale di Trani del 4 maggio 2010, con la quale l’imputato era stato
condannato, per il reato di cui agli artt. 110 e 17 del r.d. n. 773 del 1931, per non
avere affisso nel suo esercizio commerciale, nel quale erano installati due apparecchi
di gioco, la tabella dei giochi proibiti.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
3.1. – Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per
l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza,
emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come
reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla
causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa
sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli
atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in
considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che
la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza
ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma
ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in
sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,
possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece
dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si
troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata
declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità
di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità,
essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva

(ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre

2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio
2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).

cassazione, rilevando la prescrizione del reato.

3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui il
ricorrente non contesta la responsabilità penale, limitandosi ad eccepire l’intervenuta
prescrizione del reato.
3.3. – Dall’esame degli atti risulta che il termine di prescrizione complessivo era
già ampiamente decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello. Il reato è
stato infatti commesso il 4 giugno 2007; a partire da tale data, devono essere

degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma., cod pen.; si giunge così, in
presenza di una sospensione della prescrizione per giorni 60 (per il rinvio disposto, per
impedimento del difensore, all’udienza del 14 maggio 2012), alla data del 3 agosto
2012, che è comunque precedente a quella della pronuncia della sentenza d’appello.
Trova dunque applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui deve essere ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto
all’esclusivo fine di ridurre la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia
della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello (ex multis, sez. 6, 21
marzo 2012, n. 11739, rv. 252319).
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio,
perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

computati 5 anni complessivi, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, ai sensi

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