Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10803 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10803 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
Elefante Gianni, nato il 10 gennaio 1941
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno dell’Il dicembre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza dell’Il dicembre 2012, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 20 luglio 2010, con la
quale l’imputato era stato condannato per i reati di cui: A) all’art. 44, comma 1,
lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in qualità di proprietario e committente,
realizzava, in assenza di permesso di costruire, un miniappartamento, come descritto
nell’imputazione, con sequestro del 15 ottobre 2007 (lettera a del capo di

vani in aderenza a detto appartamento, con sequestro del 27 novembre 2008 (lettera
b del capo di imputazione); B) di cui agli artt. 64 e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001, per
avere realizzato le opere senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione
da parte di un professionista abilitato; C) agli artt. 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001,
per aver iniziato la costruzione delle opere senza previa denuncia allo sportello unico
del Comune; D) agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere eseguito le
opere in zona sismica senza preventivo avviso scritto allo sportello unico del Comune,
omettendo il deposito di progetti e omettendo di attenersi ai criteri tecnici prescritti
per le zone sismiche; E) agli artt. 81, secondo comma, 349, secondo comma, cod.
pen., perché, anche nella sua qualità di custode giudiziario, violava i sigilli realizzando
gli ulteriori interventi di cui sopra sull’immobile sequestrato.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, limitatamente alla prima delle due condotte descritte al capo A)
dell’imputazione, rilevando che la stessa è contestata come commessa in data 15
ottobre 2007 e deve perciò ritenersi prescritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione del reato di cui al capo A), lettera a),
dell’imputazione, per intervenuta prescrizione.

imputazione), nonché ulteriori opere di completamento, con la realizzazione di altri

3.1. – Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per
l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza,
emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come
reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla
causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa
sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli
atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in
considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che

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la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza
ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma
ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in
sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,
possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece

troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata
declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità
di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità,
essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva

(ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre

2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio
2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui il
ricorrente non contesta la responsabilità penale, limitandosi ad eccepire l’intervenuta
prescrizione del reato di cui al capo A), lettera a), dell’imputazione.
3.3. – Dall’esame degli atti risulta che il termine di prescrizione complessivo era
già decorso prima della pronuncia della sentenza d’appello. Secondo quanto ritenuto
dal Tribunale e dalla Corte d’appello, il reato si è consumato il 15 ottobre 2007, data
del sequestro del manufatto abusivo; a partire da tale data, devono essere computati
5 anni complessivi, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, ai sensi degli artt.
157, primo comma, e 161, secondo comma., cod pen.; si giunge così, in presenza di
una sospensione della prescrizione per giorni 7 (per il rinvio disposto tra il 13 luglio e
il 20 luglio 2010 su richiesta del difensore), alla data del 22 ottobre 2012, che è
comunque precedente a quella della pronuncia della sentenza d’appello (11 dicembre
2012).
Trova dunque applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui deve essere ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto
all’esclusivo fine di ridurre la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia
della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello (ex multis, sez. 6, 21
marzo 2012, n. 11739, rv. 252319).

dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si

4. – La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata limitatamente al
reato di cui al capo A), lettera a), dell’imputazione, perché estinto per intervenuta
prescrizione. Deve disporsi il rinvio degli atti alla Corte d’appello di Napoli perché
provveda alla rideterminazione della pena per i residui reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al
capo A), lettera a), dell’imputazione, perché estinto per prescrizione, e con rinvio alla

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

Corte d’appello di Napoli, per la rideterminazione della pena per i residui reati.

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