Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1080 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1080 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIUTO CARMELO N. IL 26/03/1944
avverso la sentenza n. 27/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su affermazioni del
tutto assertive e generiche, a fronte della puntuale e approfondita motivazione offerta
dal tribunale, il quale, dopo aver disposto apposito accertamento peritale volto ad
accertare lo stato di mente dell’imputato, ha ampiamente illustrato le ragioni della
ritenuta condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal perito nel senso della piena
capacità di intendere e di volere del soggetto, mettendo in luce, in particolare, come,
per un verso, le pur riscontrate anomalie della sua sfera psichica fossero limitate
all’ambito dei rapporti con la moglie, da lui ritenuta fedifraga sulla base di “prove
oggettivamente inverosimili”; per altro verso, egli avesse tuttavia mostrato capacità di
autocritica relativamente agli stessi fatti di cui è processo, riconoscendo di aver detto
“qualche parola di troppo” e di avere “alzato la voce” ma negando, nel contempo, di
essere un individuo violento; considerazione, queste, che non mostrano, di per sé,
alcun profilo di contraddittorietà o illogicità ed alle quali, d’altra parte, non si
contrappone, nel ricorso, alcuna puntuale e specifica argomentazione, rimanendo
altresì priva di qualsivoglia supporto argomentativo anche l’affermazione circa la
pretesa eccessività della pena;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec
il 25 novembre 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di SCIUTO Carmelo alla
pena di euro 800 di multa per i reati, uniti per continuazione di ingiurie e minacce
commessi in danno, rispettivamente, di Sezzi Maria e di Sciuto Antonino;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato lamentando, con due motivi sostanzialmente di analogo contenuto,
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del
vizio totale di mente ed alla determinazione della pena, da riguardarsi — si sostiene —
come “evidentemente sproporzionata”;

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