Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1080 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1080 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIRONE SEBASTIANO MARCELLO N. IL 15/09/1993
avverso l’ordinanza n. 1257/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.,
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Qs,

Uditi difensor Avv.;

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-P.Ak

Data Udienza: 12/11/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. Girone Sebastiano Marcello, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Catania, quale
giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod.proc.pen. ha dato conferma alla
reiezione, resa dal Gip del Tribunale locale, della istanza di revoca della misura
cautelare custodiale di maggiore rigore applicata al ricorrente, gravemente
indiziato di più ipotesi di cessione ex art. 73 Ls, tutte tra loro legate dalla

2.

La richiesta di revoca poggiava, per come emerge dal provvedimento

impugnato, sull’affermato mutamento del quadro afferente le esigenze cautelari
di riferimento. In particolare, i nuovi elementi destinati a giustificare una
revisione critica della decisione genetica afferivano al tempo trascorso dalla
applicazione della misura (quattro mesi); alla giovane età del ricorrente; al
ravvedimento mostrato grazie al riconoscimento dei fatti addebitati.
Sul piano della adeguatezza della misura si rivendicava, poi, la possibilità di
neutralizzare le emergenze riscontrate attraverso gli arresti corredati dall’utilizzo
del braccialetto elettronico.

3. Si contesta con il ricorso violazione di legge avuto riguardo ai dati normativi di
riferimento in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari , alla proporzione
della misura rispetto al fatto di reato contestato nonché alla adeguatezza delle
stessa avuto riguardo al diverso portato delle esigenze riscontrate.
Il Tribunale avrebbe integralmente omesso di considerare il dato della giovane
età del ricorrente; e avrebbe trascurato di parametrare a tale dato di riferimento
la misura da adottare così da favorire il recupero del ricorrente in ragione del
ravvedimento dallo stesso mostrato. Così violando i criteri della concretezza e
attualità del pericolo di recidiva, che devono sovraintedere la decisione cautelare
anche in sede di richiesta di modifica o revoca. Il tutto senza considerare il lasso
di tempo già trascorso in carcere dal Girone.

4. Il ricorso è inammissibile perchè si sostanzia in una mera riproposizione delle
questioni del “merito” cautelare veicolate con l’istanza ex art. 299 cod.proc.pen.,
superate dai Giudici della cautela con valutazioni pienamente conformi al dato
normativo di riferimento nonché immuni da ogni manifesta illogicità.

5. Il Tribunale motiva facendo puntuale riferimento alle connotazioni del fatto,
emergenti dal servizio di osservazione sfociato nell’arresto del ricorrente,
emblematiche di una palese professionalità dell’agire delittuoso.

continuazione interna.

In particolare, viene sottolineato che l’azione del ricorrente afferiva a plurime
cessioni ribadite in un breve arco temporale, realizzate all’interno di un circuito
criminale organizzato dedito allo spaccio, all’interno del quale il ricorrente
risultava perfettamente inserito, svolgendo ruoli interscambiabili ( dalla vedetta
al soggetto immediatamente chiamato alla consegna della sostanza spacciata ).
Il tutto all’interno di una nota piazza di spaccio, nella immediata prossimità della
abitazione dell’imputato e con la collaborazione di altri concorrenti tutti gravitanti
nel medesimo ambito territoriale e criminale.

negativa non solo in punto al rischio di reiterazione della condotta, vieppiu
favorita da un precedente specifico, ma anche in ordine alla inadeguatezza degli
arresti domiciliari rispetto alla possibilità di neutralizzare le esigenze riscontrate
per il concreto dubbio sulla capacita di autodisciplina chiesta al ricorrente quanto
alle prerogative di funzionalità della misura.
Rispetto a tali evidenze il ricorso omette qualsivoglia critica specifica.
Risultano piuttosto pedissequamente reiterate le indicazioni sottese all’istanza ex
art. 299 cod.proc.pen. evudentemente superate dalla froza degli argimenti
tracciati dal Tribunale e tali comunque da non scalfire il quadro delle emergenze
cautelari all’uopo riscontrate.

6. Né, infine, merita censure la considerazione spesa per motivare la misura più
afflittiva avuto riguardo alla inidoneità al fine del braccialetto elettronico quale
momento di possibile supporto degli arresti donniciliari così da favorire
l’applicazione di questa misura in sostituzione alla custodia in carcere.
Deve, infatti, escludersi che possa ritenersi affetta da illogicità l’affermazione per
la quale – in determinati contesti territoriali quale quello teatro della condotta in
disamina, caratterizzato da un circuito produttivo, ben organizzato e strutturato,
finalizzato all’attività di spaccio e rispetto al quale il ricorrente è apparso
perfettamente integrato – lo strumento di salvaguardia previsto dall’art. 275 bis
cod.proc.pen., finalizzato al rafforzamento dell’azione cautelare offerta dagli
arresti domiciliari, si riveli comunque inadatto al fine. Tanto per la inadeguatezza
a monte del presidio garantito dagli arresti,

in ragione della sistematica

possibilità di ripetere la medesima condotta delittuosa anche all’interno del
domicilio di riferimento proprio per le riscontrate dinamiche di realizzazione della
accertata attività illecita, rendendo in coerenza indifferente l’utilizzo del
braccialetto elettronico.

Da qui il giudizio di professionalità dell’agire, destinato a disvelare una prognosi

7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del processo e di una somma in favore della cassa delle ammende,
liquidata in termini di equità come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 comma I ter D ATT

Così deciso il 12 novembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

COD.PROC.PEN.

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