Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 108 del 30/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 108 Anno 2014
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIUSEPPE NICOLINO N. IL 07/01/1957
avverso la sentenza n. 17/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
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fette/sentite le conclusioni del PG Dott. E (y

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Data Udienza: 30/12/2013

1. Di Giuseppe Nicolino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di L’Aquila , in data 18-11-13, con cui ,in ottemperanza al mandato
d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Arad , in relazione all’applicazione di
misura cautelare per i reati di associazione a delinquere e truffa, è stata
disposta la consegna del ricorrente all’Autorità rumena , subordinandola alla
condizione che il Di Giuseppe , dopo essere stato ascoltato , sia rinviato in Italia
per scontarvi la pena eventualmente irrogatagli.
2. Il ricorrente deduce, con il primo e il quarto motivo ,la sussistenza di condizioni
di salute incompatibili perfino con un semplice viaggio all’estero , come risulta
dalla documentazione sanitaria prodotta di fronte al giudice di merito, in cui si
attestano le gravissime malattie di cui soffre l’imputato, con rischio di decesso ,
ove non vengano praticate particolari terapie,secondo quanto si evince anche
dai certificati medici allegati al ricorso. Dunque la consegna , anche ai soli fini
dell’ascolto , porrebbe in pericolo la vita e la salute del ricorrente. La Corte
d’appello avrebbe d’altronde potuto disporre l’ascolto dell’imputato presso
l’ambasciata rumena in Italia.
2.1. Con il secondo motivo, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto
rifiutare la consegna, trattandosi di cittadino italiano che ha chiesto di
scontare la pena in Italia.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta che nel mandato d’arresto europeo sia stata
irritualmente omessa la descrizione delle circostanze del reato e del grado di
partecipazione del ricercato.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo e il quarto motivo non possono trovare ingresso in questa sede. L’ad 23
co 3 I. 69/05 dispone infatti che , in presenza di gravi ragioni che inducano a
ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona
, il presidente della corte di appello o il magistrato da lui delegato può , con
decreto motivato , sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna ,
dandone immediata comunicazione al Ministro della Giustizia. Da ciò si evince
che la rilevanza dei motivi di salute attiene alla fase esecutiva e, nel contesto di
quest’ultima , può essere fatta valere mediante apposita istanza alla Corte
d’appello. E’ d’altronde razionale che sia così perché lo stato di salute di una
persona è soggetto a modificazioni , nel corso del tempo , e dunque non
avrebbe senso devolvere la relativa questione alla cognizione della Corte di

RITENUTO IN FATTO

appello e della Corte di cassazione nelle fasi procedinnentali

anteriori

all’esecuzione del provvedimento di consegna perché, in quest’ultimo segmento
della procedura, condizioni di salute in precedenza non ostative potrebbero
divenire ostative alla consegna o viceversa. E infatti le condizioni di salute del
soggetto non sono annoverate dall’art 18 I. 69/05 tra le cause di rifiuto della
consegna . E’ dunque soltanto nella fase terminale dell’iter procedimentale,
successivamente alla decisione sulla consegna , che occorre valutare la
4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Trattasi infatti , nel
caso di specie , di mandato d’arresto europeo di natura processuale ,
preordinato cioè all’esecuzione di una misura cautelare, relativamente al quale
opera il disposto dell’art 19 lett c) I 69/05 , secondo cui la consegna è
subordinata alla condizione che la persona , dopo essere stata ascoltata , sia
rinviata nello stato membro di esecuzione per scontarvi la pena , a seguito
dell’eventuale condanna intervenuta nello stato membro di emissione.
Correttamente pertanto la Corte di appello ha provveduto a inserire tale
clausola nel dispositivo della sentenza impugnata.
5. Il terzo motivo è infondato. Nella motivazione della sentenza impugnata si
afferma

che le indicazioni enucleabili dagli atti , comprensive della

specificazione delle norme di legge che si assumono violate , sono da ritenersi
equipollenti alla relazione sui fatti di cui all’art 6 I. 69/05. Ed effettivamente nel
mandato d’arresto europeo vi è un’ampia descrizione dei fatti , da cui si evince
che Di Giuseppe Nicolino, agendo unitamente ad altri soggetti , nel contesto di
un’articolata organizzazione e di un’ attività criminale di dimensioni
internazionali, ha noleggiato in diverse nazioni ( Italia , Germania, Repubblica
Ceca ) svariate autovetture , portandole in Romania, non restituendole ai
proprietari ed alienandole a terzi, previa disattivazione dell’impianto GPS , onde
impedire la localizzazione dei veicoli. Trattasi senz’altro di indicazioni sufficienti a
comprendere le connotazioni fattuali degli addebiti in contestazione ,
considerata anche la natura in larga misura documentale del relativo impianto
probatorio.
6. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Vanno espletati gli adempimenti di cui all’art 22 co 5 I. 69/05.
PQM
2

sussistenza di gravi ragioni di pericolo per la salute del consegnando.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 22 co 5 I. 69/05.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 30-12-13.

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