Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 108 del 30/11/2012

Penale Sent. Sez. 1 Num. 108 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AA
avverso il decreto n. 402/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA,
del 27/02/2012
sentita la r1azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s ite le conclusioni del PG Eett.

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 27.2.2012 il Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Brescia dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da Simone AA
avverso due provvedimenti del Magistrato di sorveglianza con i quali era stata
respinta la richiesta di modifica della prescrizioni della misura alternativa della
detenzione domiciliare applicata al predetto.
A ragione rilevava che i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza

impugnazione, nulla essendo previsto in tal senso.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il AA
personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione
del provvedimento impugnato, rilevando che i provvedimenti del Magistrato di
sorveglianza relativi alle modifiche delle prescrizioni della misura alternativa sono
ricorribili per cassazione. Pertanto, essendo stato dedotto il vizio della
motivazione, le impugnazioni dovevano essere qualificate come ricorso per
cassazione e trasmesse alla Corte di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Come è stato affermato in più occasioni da questa Corte, è ricorribile per
cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto
suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il
magistrato di sorveglianza, nell’ambito delle competenze assegnategli dall’art.
47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, provvede sulle modifiche, ove non
occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 15683
del 13/12/2002 – dep. 03/04/2003, Scarlata, rv. 224015; Sez. 1, n. 30132 del
20/05/2003 – dep. 17/07/2003, Sessa, rv. 226135; Sez. 1, n. 45581 del
23/11/2007 – dep. 05/12/2007, P.M. in proc. Priebke, rv. 238919).
Le impugnazioni, pertanto, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
dovevano essere qualificate come ricorso per cassazione e trasmesse a questa
Corte.
Ne deriva che il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Brescia in data 27.2.2012 deve essere annullato senza rinvio e le
impugnazioni proposte dal AA avverso i provvedimenti del Magistrato di
sorveglianza di Brescia (notificati al predetto in data 3.2.2012 e 7.2.2012),
qualificati come ricorsi per cassazione, devono essere ritenuti da questa Corte
per la decisione. Tuttavia, stante la necessità di acquisire i pr vvedimenti del
2

nella specie non sono impugnabili per il principio della tassatività dei mezzi di

Magistrato di sorveglianza impugnati, come innanzi indicati, e le relative istanze
presentata dal AA, non presenti nel fascicolo trasmesso dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia, conseguentemente, si impone la nuova iscrizione a ruolo
dei ricorsi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di

Qualifica come ricorsi per cassazione le impugnazioni avverso i
provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Brescia notificati al AA il
3.2.2012 e il 7.2.2012; manda alla cancelleria per l’iscrizione al ruolo e
l’acquisizione delle istanze e dei provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di
cui sopra.

Così deciso, il 30 novembre 2012.

Brescia in data 27.2.2012.

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