Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10794 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 10794 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
Galasso Vincenzo, nato il 14 febbraio 1940
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno dell’Il maggio 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 28/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza dell’Il maggio 2012, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 15 gennaio 2010, con la
quale l’imputato era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera
b), 64, 71, 65, 72, 93, 95, del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in
mancanza di permesso di costruire, senza la redazione di un progetto né la direzione
di un tecnico abilitato né la previa denuncia allo sportello unico, in zona sismica, senza

rispetto dei criteri tecnico-descrittivi, l’ampliamento di un fabbricato mediante la
realizzazione di un porticato e il cambio di destinazione di un deposito, trasformato in
un locale ad uso abitativo.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, deducendo: 1) l’omessa notificazione al difensore dell’imputato dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari; 2) la violazione dell’art. 544 cod. proc. pen.,
perché l’avviso di deposito della sentenza di secondo grado non sarebbe stato
notificato ad uno dei difensori del ricorrente e perché la notificazione al ricorrente
sarebbe avvenuta presso l’altro difensore e non presso il domicilio da questo eletto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente

infondati.
3.1. – Quanto alla mancata notificazione al difensore dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari – oggetto del primo motivo di ricorso – la Corte d’appello
rileva che il giudice di primo grado, all’udienza del 26 marzo 2009, aveva già
dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, restituendo gli atti al pubblico
ministero perché provvedesse a notificare l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari a uno dei due difensori dell’imputato. All’udienza del 1° ottobre 2009, tale

relativo preavviso scritto e contestuale deposito dei progetti e comunque senza il

difensore aveva eccepito l’omessa notifica in suo favore dal nuovo decreto di
citazione, ma non dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, cosicché il
procedimento era stato rinviato, onde consentire la regolarizzazione della notifica del
decreto, all’udienza del 15 gennaio 2010. Solo in tale ultima occasione, il difensore
aveva eccepito anche l’omessa notifica nei suoi confronti del nuovo avviso di
conclusione delle indagini preliminari.
Rileva correttamente la Corte d’appello che, nel caso di specie, l’eccezione è
stata tardivamente proposta. La prima udienza utile per la proposizione dell’eccezione
era, infatti, quella del 1° ottobre 2009 e in tale sede il difensore si era limitato ad

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eccepire l’omessa notificazione del decreto di citazione, benché il vizio di omessa
notificazione dell’avviso di conclusione del indagini preliminari fosse da lui già
pienamente rilevabile.
Ne consegue che, all’udienza del 25 gennaio 2010, il difensore era già decaduto
dal potere di formulare l’eccezione, trattandosi, di una nullità a regime intermedio
immediatamente rilevabile da parte del difensore, che avrebbe dovuto essere perciò
eccepita nel primo momento utile.

3.2. – Il secondo motivo di ricorso – relativo a pretese irregolarità della
notificazione dell’avviso di deposito della sentenza impugnata – è manifestamente
infondato, perché l’eventuale omessa notificazione di detto avviso è stata sanata con
la presentazione dell’impugnazione a firma dell’imputato ai sensi dell’art. 183, comma
1, lettera b) , cod. proc. pen. Tale ultima disposizione prevede che, se la parte si è
avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo era preordinato, la nullità è
sanata. Ed essa trova applicazione anche nel caso di omessa notificazione dell’avviso
di deposito della sentenza, perché la funzione di tale notificazione è proprio quella di
consentire alla parte di esercitare il suo diritto di impugnazione.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2013.

La prima doglianza è, dunque, manifestamente infondata.

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