Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1079 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1079 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTEFUSCO CARMINE N. IL 30/05/1951
avverso la sentenza n. 12210/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la doglianza circa la pretesa
eccessività della pena, oltre che palesemente configgente con il fatto che trattasi di
pena determinata in misura assai prossima ai minimi edittali, non appare collegata né
collegabile ad alcun vizio di legittimità, ivi compreso il vizio di motivazione,
risultando dalla lettura dell’impugnata sentenza che la corte territoriale ha
espressamente tenuto conto, da un lato, della non contestata esistenza, a carico
dell’imputato, di una “pluralità di precedenti penali”, e, dall’altro lato, del corretto
comportamento processuale da lui tenuto e delle sue misere condizioni di vita, così
soddisfacendo pienamente gli obblighi derivanti dal richiamato art. 133 c.p.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci in Iorna, il 25 novembre 2013

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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza la corte d’appello di Napoli, nel confermare il
giudizio di penale responsabilità di MONTEFUSCO Carmine in ordine ai reati, uniti
per continuazione, di tentata violenza privata e minaccia grave in danno di Prisco
Luigi, ridusse tuttavia la pena che all’esito del giudizio di primo grado era stata
inflitta all’imputato da mesi cinque di reclusione a mesi due e giorni quindici di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, lamentando l’asserita eccessività della pena, in presenza anche
delle pur riconosciute attenuanti generiche;

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