Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1079 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1079 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TORINO
nei confronti di:
POLLIFRONI BRUNO N. IL 09/11/1965
inoltre:
POLLIFRONI BRUNO N. IL 09/11/1965
avverso il decreto n. 34/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
en– 1

Uditi difensor vv.;

3

Data Udienza: 12/11/2015

1. Pollifroni Bruno, in ragione della pericolosità sociale qualificata ascritta allo
stesso quale indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, con decisione
assunta dal Tribunale di Torino è stato sottoposto alla misura della sorveglianza
speciale.
Con la stessa decisione, sempre ai danni del proposto, è stata disposta la
confisca di alcune utilità ritenute nella sua titolarità (segnatamente le somme
depositate in due fondi pensioni , per complessivi euro 5500, nonché in due

2. Interposto appello , la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato il
decreto reso in primo grado, riducendo la durata della misura personale e
annullando la confisca disposta dal Tribunale.

3. Questa ultima decisione è stata impugnata dalla Procura Generale presso la
Corte di Appello di Torino e dal proposto .
3.1. Nell’interesse di quest’ultimo si adduce violazione di legge avuto riguardo
alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione della contrastata
misura personale .
La decisione imputata riposerebbe su elementi probatori tratti dal giudizio penale
sfociato nella condanna , non definitiva , del ricorrente per il reato di cui all’art.
416 bis cod. pen. Tanto, tuttavia, a fronte di una assoluta inconsistenza del
materiale probatorio indicato in ragione della assenza di indizi gravi , precisi e
concordanti . E ciò sia per la inattendibilità , intrinseca e non riscontrata delle
dichiarazioni del collaborante Varacalli; sia per la inconsistenza del dato captato
pure richiamato a sostegno della decisione adottata.
Mancherebbe poi una puntuale valutazione degli elementi attestanti la attualità
della pericolosità.
3.2. Nel ricorso interposto dalla parte pubblica si evidenzia che la Corte nel
considerare le disponibilità finanziarie del ricorrente avrebbe fatto indebito
riferimento al volume di affari della impresa individuale del Polifroni e non al
reddito emergente da tale attività, detratti i costi della stessa così sfalsando in
via di principio il giudizio sulla proporzione tra disponibilità e utilità acquisite
oggetto di ablazione .

4. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.

5. Nel ricorso dedotto nell’interesse del proposto si tralascia di considerare che :
nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto
per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n.

dossier titoli, per euro 28.000 circa ).

1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
per le misure patrimoniali , norme oggi ribadite dagli art. 10 e 27 del TU 159/11;
– in coerenza, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei
vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art.
606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso,
poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto
motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge
n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente ( cfr da

nel caso, il provvedimento è compiutamente motivato grazie ad una puntuale
indicazione sia delle ragioni che hanno portato al giudizio di appartenenza
mafiosa sia delle fonti della relativa valutazione indiziaria, descritte senza
limitarsi ad acritici riferimenti per relationem alle conclusioni del procedimento
penale nel quale il ricorrente è stato condannato per l’imputazione ex art. 416
bis cod.pen. ma procedendo ad un dettagliato scrutinio delle emergenze
probatorie acquisite in quella occasione processuale, lette in funzione della
ritenuta pericolosità sociale;
tale ultimo giudizio risulta, inoltre, decisamente confortato dagli accertamenti
cognitivi resi nel procedimento promosso ai danni del ricorrente, sfociato nella
citata condanna assunta in primo grado, peraltro preceduta da una verifica
cautelare spinta sino al controllo in Cassazione della tenuta relativa alla gravità
indiziaria della contestata partecipazione associativa;
nella impugnazione si confonde marcatamente il piano della responsabilità
penale con quello della pericolosità sociale , notoriamente parametrati su profili
di accertamento e presupposti diversi, adducendo vizi di motivazione non solo
palesemente eccentrici rispetto al già rassegnato, circoscritto, potere di verifica
ascritto in materia alla Corte (è emblematico il riferimento alla diversa lettura
interpretativa offerta del dato captato), ma anche prospettando doglianze che ,
senza intaccare la valutazione indiziaria sottesa al giudizio di pericolosità,
contrastano, piuttosto, l’ambito della responsabilità penale ascritta al Pollifroni
(in tali termini va ritenuta la contestazione afferente la mancanza di riscontri
esterni quanto alle propalazioni accusatorie del Varacalli, secondo regole di
giudizio, quelle imposte da comma III dell’art. 192 cod.proc.pen. che mal si
attagliano alla verifica propria del giudizio di prevenzione ).
sulla attualità della pericolosità sociale, infine , la decisione appare coerente al
constante orientamento espresso su punto da questa Corte laddove si verta in
ipotesi di indizi di appartenenza ad associazione di stampo mafioso una volta che
la stessa risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi, qui non
addotti, dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per

ultimo ( SS. UU. Sentenza n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246);

effetto del recesso personale o per il venir meno a monte del gruppo associativo
di riferimento , non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo
dall’adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.
(cfr da ultimo Sez. 2, n. 24782 del 09/03/2015 – dep. 11/06/2015, Pesce, Rv.
264367).
Da qui la inammissibilità del ricorso del proposto.

6. Pari sorte tocca all’impugnazione proposta dalla parte pubblica, considerata la

Nella decisione adottata si precisa che , nel giudicare la sproporzione tra
disponibilità reddituali e entità finanziarie riscontrate presso la Cassa di
Risparmio di Asti, sono state erroneamente considerate, in primo grado, voci
passive tutte riferibili all’attività di impresa del Polifroni: emergenze queste
ultime piuttosto da ritenersi perfettamente coerenti con il volume d’affari,
puntualmente segnalato, proprio della relativa azienda e non incidenti dunque
sulle componenti reddituali del proposto perché componenti negative della detta
attività, destinate a formare il reddito della stessa.
Da qui il giudizio di ritenuta compatibilità, non censurabile in questa sede perché
coerente al dato normativo di riferimento, tra i – peraltro modesti- importi
rinvenuti presso il citato istituto bancario e le indicazioni reddituali riferibili al
proposto considerate, peraltro, anche quelle riferibili alla citata attività
imprenditoriale, analiticamente indicate anno per anno, così da smentire
apertamente l’assunto sotteso al gravame della parte pubblica.
7. Alla inammissibilità del ricorso del proposto segue la condanna dello steso al
pagamento della spese processuali e di una somma , liquidata come da
dispositivo in termini equitativi, in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Pollifroni Bruno al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 12 novembre 2015

manifesta infondatezza dell’assunto sotteso al ricorso.

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