Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1079 del 07/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1079 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MARASCA GENNARO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GAMBACORTA CARMELO N. IL 09/02/1953
avverso la sentenza n. 1549/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GENNARO MARASCA
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Data Udienza: 07/11/2012

Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor et,gieforo .7ì; Demo rr-/
che ha concluso pati~e1 ricorso;

Udito il difensore dell’imputato avvocato Giovanni Salvaggio, che ha concluso

La Corte di Cassazione osserva :
Gambacorta Carmelo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in
entrambi i gradi di merito —sentenze emesse dal tribunale di Agrigento, sezione
distaccata di Canicattì, il 20 ottobre 2009 e dalla corte di appello di Palermo in
data 8 novembre 2011- per la violazione degli artt. 76 e 95 del dpr 115/02 per
avere, nella autocertificazione allegata alla domanda di ammissione al gratuito
patrocinio, indicato un reddito inferiore a quello effettivamente percepito dal suo
nucleo familiare.
In particolare non dichiarava di percepire una pensione di nvalidità, indicava un
reddito della moglie inferiore a quello dichiarato ed ometteva di dichiarare il
reddito del figlio, che comunque dichiarava essere con lui convivente.

Con il ricorso per cassazione Carmelo Gambacorta deduceva:
l) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 76,
79, 92, 95, 96 e 98 del DPR 115/2002: In particolare precisava di ignorare
di dover dichiarare anche la pensione di invalidità non rilevante ai fini
IRPEF; chiariva che il figlio Nunzio non conviveva più con esso ricorrente
dal 2003; che, in ogni caso/ trattatasi di falso innocuo perché, comunque,

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per l’annullamento della sentenza impugnata;

sarebbe rientrato nei limiti per ottenere l’ammissione al gratuito
patrocinio; faceva presente che con lui conviveva la nipotina Messana
Esmeralda; sosteneva che mancava il dolo essendo esso ricorrente
analfabeta Il ricorrente poi criticava il principio fissato da SU 27

quello che non procurava un danno erariale.
2) La violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli arti. 69
e 99 cod. pen. per avere negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche sulla recidiva contestata.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da Carmelo Gambacorta sono
infondati.
Quanto ai contestati elementi di fatto va detto che i giudici del merito hanno
motivato in ordine agli stessi con puntualità.
Corretta è la decisione dei giudici di merito di ritenere che la pensione di
invalidità dovesse essere dichiarata perché ai fini della ammissione al gratuito
patrocinio debbono essere dichiarate tutte le componenti del reddito, anche quelle
esenti dal pagamento dell’IRPEF, dovendosi tenere conto delle effettive
disponibilità finanziarie del richiedente.
Quanto al fatto che il figlio Nunzio non convivesse più con i genitori dal 2003,
bisogna considerare cheb il ricorrente dichiarò che il figlio conviveva, ma poi
non dichiarò il reddito percepito.

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novembre 2008 n. 6591 e che si sarebbe dovuto ritenere falso inidoneo

Orbene o è falsa la dichiarazione di convivenza, che aveva l’effetto di innalzare
il reddito ai fini della ammissibilità al beneficio richiesto, oppure è falsa la
omissione della dichiarazione dei redditi percepiti dal figlio Nunzio.
E’ poi pacificamente falsa la indicazione dei redditi percepiti dalla moglie nel

sul punto il ricorrente nulla ha osservato.
Quanto alla presenza nel nucleo familiare della nipote Messana Esmeralda,
correttamente la corte di merito ha ritenuto non provata la circostanza posto che
la ragazza non risultava nello stato di famiglia del Gambacorta.
Infine la deduzione che, comunque, si tratterebbe di un falso innocuo perché i
limiti di reddito per accedere al beneficio non sarebbero stati superati non è
fondata perché, pur volendo prescindere dall’accertamento di fatto compiuto
dalla corte distrettuale, secondo il quale l’accesso al beneficio non era consentito,
tanto è vero che venne revocato, va detto che la giurisprudenza di legittimità ha
chiarito che non ha rilievo la circostanza che le false attestazioni non comportino
il superamento della soglia di reddito richiesta per l’ottenimento del beneficio, in
quanto il bene tutelato dalla disposizione di cui all’art. 95 del dpr 115 del 2002 è
la fede pubblica che viene leso per il mero fatto che il cittadino faccia
dichiarazioni false all’autorità richiedente (Sez. V, 6 marzo-4 aprile 2007, n.
13828, CED 236532).
E’ vero che sul punto vi era stato contrasto di giurisprudenza, ma è pure vero che
detto contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite (S.U. 27 novembre 2008, n.
6591), che ha ritenuto il reato in discussione un reato di pericolo e non di
evento, cosicché risultava punibile la falsa dichiarazione anche
indipendentemente dal verificarsi di un danno erariale.

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2005 perché dalla dichiarazione risulta che avesse percepito duemila euro in più;

Nonostante le critiche del ricorrente il Collegio intende dare continuità a tale
indirizzo non solo perché fondato su una corretta interpretazione letterale della
norma, ma anche perché risponde alla logica del legislatore, che ha voluto
semplificare gli adempimenti che debbono essere compiuti dal cittadino

attraverso una dichiarazione dell’interessato, ma a tale facilitazione non può non
corrispondere la lealtà del cittadino che ha l’obbligo di dichiarare la verità per
non compromettere l’esito dei procedimenti amministrativi.
E’ insussistente, pertanto, nel caso concreto il cd falso innocuo.
Quanto, infine, alla mancanza di elemento psicologico, va detto che la fattispecie
richiede un dolo generico consistente nella consapevolezza di dichiarare il falso,
consapevolezza di cui è davvero difficile negare la sussistenza nel caso di specie
tenuto conto delle numerose falsità ed omissioni contenute nella dichiarazione
del Gambacorta.

E’ infondato anche il secondo motivo di impugnazione.
Al ricorrente è stata contestata la recidiva reiterata di cui al comma IV dell’art.
99 cod. pen.
Secondo il comma IV dell’art. 69 cod. pen., come modificato dalla legge 251 del
2005, il giudizio di prevalenza delle attenuanti riconosciute non può essere
effettuato sulla recidiva di cui al comma IV dell’art. 99 cod. pen..
La Corte Costituzionale (vedi ord. n. 32 del 2007; n. 34 del 2006; n. 33 del 2008;
sent. 29 maggio 2009, n. 171) ha ritenuto legittima la disposizione in discussione
sul presupposto che la recidiva di cui al comma IV dell’art. 99 cod. pen. non è
obbligatoria, ma deve essere ritenuta dal giudice.

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consentendo che una serie di dati venissero raccolti non con documentazione, ma

Ciò significa che il giudice può anche escludere detta recidiva, ma se la ritiene
non potrà valutarla subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute (vedi Sez. III,
25 settembre-4 dicembre 2008, n. 45065, CED 241780).
Nel caso di specie i giudici del merito hanno ritenuto la recidiva contestata ed

recidiva contestata; cosicché le hanno ritenute equivalenti.
Nessun rilievo in punto legittimità merita il ragionamento dei giudici di merito.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
a pagare le spese del procedimento.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del
procedimento.
Così deliberato in Roma, in data 7 novembre 2012

IL PRESIDENTE

hanno escluso che le attenuanti generiche potessero essere ritenute prevalenti alla

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