Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1078 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1078 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASO MAURIZIO N. IL 03/07/1977
PALMIERI ERNESTO N. IL 05/12/1972
avverso la sentenza n. 838/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 25/11/2013

Palmieri Ernesto e Caso Maurizio ricorrono avverso la sentenza 30.4.12 della Corte di appello di
Napoli che ha confermato quella in data 25.9.07 del locale tribunale con la quale Caso è stato
condannato, per il reato di cui agli artt.61 n.6, 81 cpv., 495 c.p., alla pena di un anno di reclusione e
Palmieri, per il reato di cui all’art.390 c.p., a quella di mesi sei di reclusione.
Deduce il Palmieri , nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

a supporto della decisione, essendosi l’imputato limitato ad asseverare quanto dichiarato, circa le
proprie generalità, dal Caso, il che non implicava che il Palmieri fosse a conoscenza delle
motivazioni che avevano condotto Caso Maurizio a dichiarare false generalità né che lo avesse
aiutato a sottrarsi all’esecuzione della pena inflitta dal Tribunale di Napoli nel luglio del 2002.
Con il secondo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo anche a fronte
della rapina dal medesimo subita nell’occasione, circostanza che gli avrebbe meritato la
concessione delle attenuanti generiche.
Anche Caso deduce, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per
non esservi la prova che il predetto fosse colui che si era recato, dopo essere stato attinto da colpi di
arma da fuoco a seguito di una rapina, presso l’ospedale declinando false generalità, laddove inoltre
non era mai stato acquisito il provvedimento di esecuzione della pena che lo riguardava.
Il secondo motivo è analogo a quello sviluppato nell’interesse del Palmieri.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché manifestamente
infondati, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da censure di illogicità,
evidenziato come la responsabilità di Caso e Palmieri riposi anzitutto sulle dichiarazioni
dell’operatore di polizia Verde secondo cui il 20.2.04 due giovani erano stati ricoverati presso
l’Ospedale Cardarelli dichiarando di essere rimasti feriti a seguito di una rapina subita presso il
Ponte di Sorrento in Qualiano, dichiarando di essere Caso Rocco e Palmieri Ernesto, ma il 23.2.04
era stato il ‘vero’ Caso Rocco a presentarsi spontaneamente presso la P. S. dichiarando di aver
appreso da un amico, che a sua volta lo aveva letto su un giornale, del suo ferimento nel corso di

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., non apparendo convincenti le argomentazioni

una rapina, verificando poi che suo fratello Maurizio, essendo latitante, aveva fornito in ospedale le
sue generalità, così come dal medesimo e dal Palmieri fatto in precedenti occasioni.
La madre dei Caso, aveva poi riferito — hanno evidenziato i giudici partenopei — che erano stati il
figlio Maurizio ed il genero Palmieri ad essere vittime di una rapina (in ordine alla quale erano stati
acquisiti anche i referti medici dei due odierni imputati), rimanendo colpiti alle gambe, per cui il

p.m. di Napoli il 28.8.03 – e non Rocco, ed era quindi evidente — hanno correttamente concluso i
giudici territoriali — la responsabilità dei due circa i reati rispettivamente ascritti, Palmieri avendo
affermato, nel riferire le modalità della rapina subita, di essersi recato a prelevare con il proprio
ciclomotore il cognato Caso Rocco con il quale era rimasto ferito proprio a seguito della rapina, e
quest’ultimo avendo declinato, nella stessa circostanza, le generalità del proprio fratello.
Legittimamente sono poi state negate le invocate attenuanti generiche in considerazione — hanno
evidenziato i giudici di appello — della gravità dei fatti, della negativa personalità degli imputati e
dell’assenza di un positivo comportamento processuale dei due.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 25 novembre 2013

figlio ricoverato in ospedale era Maurizio — latitante a seguito di ordine di carcerazione emesso dal

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