Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1075 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1075 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERNARDINI FABRIZIO N. IL 29/02/1960
avverso l’ordinanza n. 29/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del 29/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
lette/sete le conclusioni del PG Dott. ANTONIO GIALANELLA che ha
chiesto l’annullamento con rinvio del decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Lecce con decreto del 29 dicembre 2014 ha
confermato il provvedimento del Tribunale di Lecce del 9 luglio 2012 che
disponeva a carico di Bernardini Fabrizio la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Con riferimento ai motivi di impugnazione, la Corte osserva:
– la assoluzione del ricorrente dall’accusa di omicidio di cui alla
sentenza della Corte di Assise di appello di Lecce del 28/4/2014 non è
rilevante in quanto “gli elementi emersi da quel processo… indicano che il
Bemardini fosse pienamente inserito in un contesto di criminalità mafiosa
…” e che, per quanto si tratti di fatti risalenti nel tempo, il dato va collegato
alla sentenza del Tribunale di Lecce del 5 ottobre 2011 che dimostra la
partecipazione di Bernardini alla stessa banda criminale sino al 2005.

Data Udienza: 10/11/2015

Significative sono anche la condanna per un furto dì biciclette, commesso
nell’aprile 2012, utile per dimostrare la incidenza della condizione di
tossicodipendenza sulle condotte illecite del ricorrente; nonché la sentenza
del Tribunale di Lecce del 10 luglio 2014 che lo aveva assolto dal reato di
spaccio di droga poiché comunque dimostrava il suo usuale acquisto
giornaliero di rilevante quantità di eroina per uso personale.
Il difensore ha proposto ricorso deducendo la violazione di legge per la
mera apparenza della motivazione rilevando che:
– quanto alla vicenda rappresentata nella sentenza del Tribunale di
Lecce del 10/7/2014, allega il relativo documento per dimostrare che la tesi
dell’acquisto di g. 5 di eroina per volta non è stata affatto dimostrata ma
corrisponde alla ipotesi del pubblico ministero, rispetto alla quale vi è stata
assoluzione. Dal testo della sentenza risulta accertata, con modalità del tutto
diverse, una pluralità di suoi acquisti dì droga per uso personale. Tale
sentenza, quindi, non può essere indicativa di pericolosità.
– la sentenza della Corte di Assise non dimostra la pericolosità attuale
avendo ad oggetto un episodio criminale del 1987.
– La sentenza del Tribunale di Lecce del 5 ottobre 2011, invece, fa
riferimento a fatti che comunque sono riconducibili ad un periodo di dieci
anni addietro
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha
chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame.
Il ricorso è fondato.
Come più ampiamente motivato nella requisitoria del Procuratore
generale, va considerato che, in ragione della data di proposta della misura
di prevenzione, è applicabile la disciplina del “codice antimafia” e, quindi, la
attualità della pericolosità è condizione che va necessariamente accertata
per la applicazione della misura.
La Corte di merito, invece:
– utilizza una sentenza di assoluzione affermando, correttamente, che
sul piano teorico ciò non impedisce la valutazione dei fatti in essa accertati
ai fini della azione di pericolosità; ma non procede in alcun modo a tale
valutazione laddove avrebbe dovuto indicare da dove emergerebbe
l’inserimento in contesti criminali ed indicare, comunque, la significatività
dei fatti oggetto del processo, di epoca assai risalente, per ritenere la attuale
pericolosità.
– richiama un accertamento, contenuto in altra sentenza, di una

.d.

presunta affiliazione sino al 2005 ma, proprio per il tempo decorso dei fatti,
era necessario un pur minimo riferimento ai fatti stessi;
– valorizza il presunto accertamento dell’acquisto di notevoli quantità di
stupefacente per uso personale, operando però una equiparazione generica
e del tutto ingiustificata tra la condotta di uso personale e la pericolosità per
la commissione di reati. La difesa, peraltro, ha offerto chiare indicazioni di
come il generico riferimento della Corte sia erroneo in relazione all’effettivo
contenuto dell’accertamento di cui alla già citata sentenza.
– L’accertato furto di bicicletta viene dalla stessa Corte ritenuta vicenda

ai fini della grave pericolosità sociale del ricorrente.
Si tratta quindi di singole circostanze per le quali è mancato un adeguato
approfondimento, sia in ordine alla valutazione di ciascuna di esse che ad
una valutazione unitaria, la motivazione sviluppata è, pertanto, del tutto
apparente e, quindi, ne consegue la nullità ed il rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Lecce.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2015
Il Consigiiere estensore

resident

di scarso rilievo e, con argomento del tutto generico, si cerca di valorizzare

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