Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1074 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1074 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANCATERINO MARCO N. IL 22/07/1984
avverso la sentenza n. 410/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 25/11/2013
Giancaterino Marco ricorrono avverso la sentenza 8.6.12 della Corte di appello di L’Aquila con la
quale, in parziale riforma di quella in data 23.9.11 del Tribunale di Pescara, concesse attenuanti
generiche equivalenti ad aggravanti e recidiva, è stata rideterminata la pena, per il reato di furto
aggravato, in anni uno di reclusione ed € 240,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
convincente> l’aggravante della violenza sulle cose.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché sostanzialmente
aspecifico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato,
avendo i giudici aquilani correttamente evidenziato come sia rimasto provato lo spezzettamento dei
tubi di rame oggetto del furto (e quindi l’aggravante in esame), secondo quanto denunciato dai
titolari dei cantieri edili.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 25 novembre 2013
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stata dimostrata