Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1073 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1073 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOCCO DONATO N. IL 29/07/1951
avverso la sentenza n. 258/2010 GIUDICE DI PACE di PORDENONE,
del 09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 25/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Pordenone ha condannato Tocco Donato alla pena
di Euro 51,00 di multa per il delitto di minacce in danno di Balderrama Ana

2.

La difesa dell’imputato ha proposto appello in punto di responsabilità.

3.

L’atto è stato trasmesso dal Tribunale di Pordenone in sede di

legittimità perché, essendo stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, la sentenza
non sarebbe stata appellabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. In fatto, si osserva come il ricorso sia stato redatto e sottoscritto
dall’avvocato Alessandro Magaraci del foro di Pordenone che non risulta, però,
essere iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti, come da
attestazione della Cancelleria.
3. In diritto, questa volta, deve trovare applicazione il principio, sancito
dall’articolo 613 cod.proc.pen. e ribadito da questa Corte, a partire dalle Sezioni
Unite 11 luglio 2006 n. 24486 ma più di recente anche dalla Quinta Sezione con
la sentenza 12 novembre 2009 n. 2727, secondo il quale non è ammissibile il
ricorso presentato da avvocato non legittimato alle Magistrature Superiori.
Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per
cassazione e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del
difensore della particolare legittimazione richiesta, nè dai motivi nuovi presentati
da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (v. da
ultimo, Cass. Sez. III 12 gennaio 2011 n. 16703 e Sez. I 16 novembre 2011 n.
45393).
4.

Dall’inammissibilità del ricorso deriva, altresì, la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.
1

Maria.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2013.

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