Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1072 del 25/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1072 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINA MARIA ASSUNTA N. IL 30/07/1957
avverso l’ordinanza n. 9975/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 25/11/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la tesi in esso sostenuta è in
contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte, e mai contraddetto,
secondo cui il fatto che il “dies a quo” della decorrenza di un termine processuale
coincida con un giorno festivo non comporta che l’inizio della decorrenza slitti al
successivo giorno non festivo, atteso che la proroga prevista dall’art. 172, comma 3,
c.p.p. opera soltanto nel caso in cui il giorno festivo sia quello di scadenza del
termine (in tal senso, fra le altre: Cass. III, 19 novembre 2008 — 8 gennaio 2009 n.
133, Santoro, RV 242261; Cass. Il, 15 maggio — 11 giugno 2008 n. 23694, Schillaci,
RV 240622); e ciò a prescindere dall’ulteriore considerazione che, secondo il più
recente e, ad avviso del collegio, condivisibile orientamento giurisprudenziale, quale
espresso, in particolare, da Cass. I, 27 novembre 2012 — 2 gennaio 2013 n. 11,
Boumari, RV 254209, “Ai fini del computo dei termini durante il periodo di
sospensione feriale il <