Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 107 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 107 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DE LUCIA WALTER N. IL 11/08/1966
avverso l’ordinanza n. 1004/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
13/12/2011
sentita la r4azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Cir- O at..k.
lette/sept1e le conclusioni del PG Dott. le. tv Det
Od tv-L 1 wy-Le

Uditi difenso

v.;

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13.12.2011 il Gip del Tribunale di Milano, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Walter De Lucia, volta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., in relazione a due violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
commessi il 14.5.2008 ed il 16.3.2009, di cui alle sentenze specificamente
indicate.

doveva escludersi l’unicità del disegno criminoso tenuto conto della distanza
temporale di oltre dieci mesi e del concorso con soggetti diversi.
Riteneva, altresì, la irrilevanza dello stato di tossicodipendenza del
condannato che da un lato non è stato documentato e dall’altro non sarebbe,
comunque, in sé sufficiente a ritenere sussistente il presupposto della
continuazione.

2.

Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il De Lucia,

personalmente, contestando la valutazione del giudice dell’esecuzione sia in
ordine alla rilevanza della diversità dei correi, peraltro inesatta, sia in ordine alla
mancanza di documentazione dello stato di tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.
L’applicazione

in executivis

dell’istituto della continuazione e la

rideterminazione delle pene inflitte per i reati separatamente giudicati con
sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen. è subordinata
ad una valutazione del giudice in ordine alla identità del disegno criminoso
tenuto conto della distanza cronologica tra i fatti, delle modalità della condotta,
della tipologia dei reati, dell’omogeneità delle violazioni, delle condizioni di tempo
e di luogo, della causale e dell’eventuale stato di tossicodipendenza.
Peraltro, come è stato in più occasioni precisato, ben possono essere posti a
fondamento della valutazione anche soltanto alcuni di detti indici, a condizione
che il giudice abbia esplicitato con motivazione esente da vizi di logicità e
contraddizione le ragioni per le quali ne ha ritenuto pregnanti alcuni in direzione
del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione.
Nella specie, deve rilevarsi come il giudice dell’esecuzione, con motivazione
immune dai rilievi formulati dal ricorrente, ancorchè sintetica, ha ritenuto
indimostrata l’unicità del disegno criminoso tenuto conto, in particolare, della
distanza cronologica tra i due episodi e della partecipazione di soggetti diversi,
2

Il giudice dell’esecuzione evidenziava che, pur trattandosi di reati omogenei,

Quanto alla condizione di tossicodipendente, pur dovendosi ribadire che ai
fini dell’applicazione della continuazione il giudice dell’esecuzione deve verificare
se i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa,
valutando se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era
tossicodipendente, e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle
condotte delittuose (Sez. 1, n. 20144 del 27/04/2011 – dep. 20/05/2011, Casa’,
rv. 250297; Sez. 1, n. 30310 del 29/05/2009 – dep. 21/07/2009, Piccirillo, rv.
244828), nella specie dagli atti non risulta – come affermato nell’ordinanza

ricorso.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato ed il ricorrente deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 30 novembre 2012.

impugnata – la produzione della relativa documentazione che è stata allegata al

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