Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 107 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 107 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Celaj Aleksander n. il 19/6/1988 parte offesa nel procedimento c/
Tagliapietra Alessandro n. il 14/3/1970
avverso il decreto n. 5075/2013 pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Venezia il 18/3/2014;
sentita nella camera di consiglio del 11/12/2015 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M.F.
Fodaroni, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con atto in data 26/1/2015, Aleksander Celaj ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 18/3/2014 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia ha disposto l’archiviazione del procedimento penale
avviato nei confronti di Alessandro Tagliapietra in relazione a un reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).
Con la proposta impugnazione, il ricorrente censura il provvedimento impugnato
per violazione di legge in relazione agli artt. 409 e 127 c.p.p., per avere il pubblico

dell’intervenuta richiesta di archiviazione, con la conseguente nullità del conforme
provvedimento impugnato.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha invocato l’annullamento del
provvedimento di archiviazione, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, che
ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
Con memoria pervenuta in data 25/11/2015, il ricorrente ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio come l’odierno ricorrente non possa ritenersi in alcun caso legittimato all’impugnazione del provvedimento di archiviazione dallo stesso contestato
in questa sede, trattandosi di un provvedimento di archiviazione emesso con riguardo
a un procedimento per omicidio colposo (art. 589 c.p.) in relazione al quale il Celaj
non ha mai rivestito, sotto alcun profilo, la qualità di persona offesa.
A tale riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo quanto chiarito
dallo stesso Celaj nel corpo del ricorso avanzato in questa sede (e correttamente rilevato nella nota depositata dal procuratore generale presso la corte di cassazione),
l’originaria qualità di persona offesa fosse stata concretamente rivestita dal ricorrente
unicamente in relazione alla denunciata commissione, da parte dell’indagato Tagliapietra, del reato di lesioni colpose asseritamente commesso (ai danni del Celaj) nel medesimo contesto spazio-temporale relativo alla (supposta) commissione dell’omicidio
colposo (della coniuge del Tagliapietra) conseguente al sinistro stradale in cui il Celaj
fu coinvolto unitamente al Tagliapietra: ipotesi di reato (di lesioni colpose) in relazione
al quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia aveva già disposto l’archiviazione, con provvedimento del 15/10/2013, mai impugnato dall’odierno
ricorrente, neppure con il ricorso avanzato in questa sede.

2

ministero trascurato di informare il Celaj (qualificatosi quale persona offesa)

Con tale ultimo provvedimento, il giudice per le indagini preliminari, dopo aver disposto l’archiviazione relativamente ai delitti previsti dall’art. 590 c.p. (in danno del
Celai), ha inoltre sollecitato il pubblico ministero al compimento di ulteriori attività
d’indagine, ma solo in relazione al prospettato delitto previsto dall’art. 589 c.p. ai
danni della coniuge dello stesso Tagliapietra; attività investigative ulteriori, cui ha
messo capo la successiva richiesta di archiviazione e il conseguente conforme provvedimento del giudice per le indagini preliminari impugnato in questa sede.
Sulla base dì tali premesse, escluso che quest’ultimo provvedimento di archivia-

cidere su una posizione giuridica dell’odierno ricorrente idonea a legittimarne l’impugnazione proposta in questa sede, dev’essere attestata l’inammissibilità del ricorso del
Celaj, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2015.

zione (e la precedente richiesta di archiviazione del pubblico ministero) sia valso a in-

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