Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10696 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10696 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZIZ HAMID N. IL 01/01/1980
avverso la sentenza n. 626/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 15/01/2014

cc: 15-1-14

FATTO E DIRITTO
Aziz Hamid ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con
1
la quale è stata confermata la condanna a lui inflitta in primo grado per il reato di cui
all’art. 337 c.p.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego
delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove
—come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai
canoni di cui all’art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta
operata. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche sono manifestamente
infondati, posto che le attenuanti di cui ali’ art5. 62 bis c.p. risultano riconosciute al
prevenuto già nella sentenza di primo grado.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
così jeciso in Roma, all’udienza del 15-1-2014.

R.G. n. 28368-13

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