Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10692 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10692 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO BIANCO ANNINA N. IL 05/05/1981
avverso la sentenza n. 382/2007 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 15/01/2014
c.c.: 15-1-14
FATTO E DIRITTO
1 .-. Lo Bianco Annina ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi
non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure della ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà
esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in
esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione attraverso
un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun
modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, alla Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 15-1-14.
R.G. 28355-13