Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10688 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10688 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENTABET JAOUAD N. IL 07/11/1984
avverso la sentenza n. 91/2013 TRIBUNALE di PRATO, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 15/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BENTABET Jaouad ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e
mesi quattro di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990 e dall’art. 337 cod.pen., e lamenta che la pena sarebbe ‘troppo elevata’.
Con memoria depositata il 10.12.2013 la difesa chiede che il ricorso sia

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applica-

zione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo dalle stesse voluto, non possono prospettare con il ricorso per cassazione censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come
quelle concernenti la prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del
fatto o come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità
e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv
214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la
mancanza o insufficienza della motivazione, dal momento che la decisione del giudice
coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.

trattato in pubblica udienza e, comunque, accolto.

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