Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10687 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10687 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IANNACCIO JEAN N. IL 30/12/1975
avverso la sentenza n. 808/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di LODI, del 28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 15/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE .
§1.
IANNACCIO Jean ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni tre e
mesi due di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia violazione dell’art. 133 cod.pen., assumendo che la pena sarebbe eccessi-
§2.
E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-
ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo dalle stesse voluto, non possono prospettare con il ricorso per cassazione censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come
quelle concernenti la prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del
fatto o come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità
e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv
214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la
mancanza di motivazione o la violazione di legge, dal momento che la decisione del
giudice coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.
va.