Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10685 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10685 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSELLI FLAVIO N. IL 23/08/1973
avverso la sentenza n. 1642/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 15/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE •

§1.

ROSELLI Flavio ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-

cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di un anno di reclusione per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585 cod.pen., e denuncia mancanza
di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129
cod. p roc. pe n .

tato in pubblica udienza e, comunque, accolto.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene úna motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.

Con memoria depositata il 4.12.2013 la difesa chiede che il ricorso sia trat-

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