Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10684 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10684 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADRAGNA PIETRO N. IL 03/07/1986
avverso la sentenza n. 2552/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 15/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ADRAGNA Pietro ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione:
1.
in ordine all’imputabilità, sostenendo che a causa dello stato di tossicodipendenza avrebbe agito in istato di incapacità di intendere e volere;
2.
ro spettate per la giovane età.
Con memoria depositata il 4.12.2013 la difesa chiede che il ricorso sia trattato in pubblica udienza e, comunque, accolto.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.
in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che gli sarebbe