Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10682 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10682 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALABRESE GIOVANNI N. IL 15/09/1957
avverso la sentenza n. 1275/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 15/01/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CALABRESE Giovanni ricorre contro la sentenza di patteggiamen-
to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
mesi dieci di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309/1990, e denuncia contraddittorietà della motivazione, perché il giudicante ha ritenuto che lo stupefacente era destinato allo spaccio e allo stesso tempo ha affermato
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché tra le evidenziate
affermazioni del giudicante non esiste alcuna incompatibilità logica, atteso che la legge
stessa riconosce che una piccola quantità di stupefacente può essere destinata alla
cessione a terzi.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorr’ente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.
che il quantitativo era modesto.