Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10681 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 10681 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIUSEPPE N. IL 21/06/1979
avverso la sentenza n. 20850/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 15/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ESPOSITO Giuseppe ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione
dell’art. 133 cod.pen., assumendo che la pena non sarebbe adeguata rispetto alle sue
condizioni familiari.

trattato in pubblica udienza e, comunque, accolto.

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo dalle stesse voluto, non possono prospettare con il ricorso per cassazione censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come
quelle concernenti la prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del
fatto o come quelle relative all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità
e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv
214637; Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Inoltre la parte è priva di un concreto interesse a dedurre su tali punti la
mancanza o insufficienza della motivazione, dal momento che la decisione del giudice
coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.

Con memoria depositata il 5 .12.2013 la difesa chiede che il ricorso sia

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