Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 10680 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10680 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ANGELO PIETRO N. IL 29/06/1966
avverso la sentenza n. 2044/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 15/01/2014
a,
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
D’ANGELO Pietro ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e alla determinazione della pena inflitta.
Con memoria depositata il 9.12.2013 la difesa chiede che il ricorso sia trat-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi che giustificano la conferma della decisione di primo grado.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2014.
tato in pubblica udienza e, comunque, accolto.