Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1068 del 25/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1068 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTONIO CLAUDIO N. IL 18/02/1951
avverso la sentenza n. 868/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 25/11/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso, nel riproporre la medesima tesi difensiva
già sottoposta all’attenzione del giudice d’appello, passa del tutto sotto silenzio la più
che adeguata risposta che risulta fornita nell’impugnata sentenza, ove si mette in luce
come la suddetta tesi si fosse mostrata del tutto priva di credibilità, dal momento che
l’affermazione dell’imputato di aver affidato la custodia dei libri e delle scritture
contabili ad un commercialista era stata categoricamente smentita da quest’ultimo, il
quale aveva anche riferito di avere rinunciato all’incarico proprio “per la materiale
impossibilità di tenere la contabilità”;
b) con riguardo al secondo motivo, lo stesso, nel lamentare il difetto di motivazione
in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità
del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nei termini nei quali esso è stato
addebitato all’imputato, non considera che, una volta data per certa la volontarietà
della sottrazione, della distruzione o dell’occultamento dei libri e delle scritture
contabili, non può che presumersi la finalità di ingiusto profitto e/o di pregiudizio ai
creditori, in difetto di elementi specifici (dei quali, nel ricorso, non si fa cenno
alcuno) dai quali possa ragionevolmente desumersi l’esistenza di altre e diverse
finalità; situazione, questa, nella quale risulta poi del tutto incongrua la doglianza
circa la pretesa eccessività della pena, posto che, una volta giustamente esclusa la
derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice, la pena inflitta risulta già
contenuta nella misura corrispondente al minimo edittale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di D’ANTONIO Claudio
alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale,
consistito, secondo l’accusa, nell’aver sottratto tutti i libri e le scrittura contabili
dell’impresa fallita, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di
arrecare pregiudizio ai creditori;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando:
1) vizio di motivazione per non essere stato tenuto conto del fatto che i libri e le
scritture contabili non erano stati volontariamente sottratti, ma erano andati smarriti,
come risultava dalla denuncia di smarrimento a suo tempo presentata da esso
imputato;
2) violazione di legge per non essere stata ritenuta l’ipotesi della bancarotta
documentale semplice, data l’assenza di prova in ordine alla effettiva sussistenza del
dolo specifico richiesto per l’altra e più grave ipotesi di reato, e per essere stata
comunque applicata una pena eccessiva;

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così dec e m ”’om il 25 novembre 2013
Il Presidente

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